Con la circolare n. 49/E dell’8 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce opportune precisazioni rispetto al pagamento dell’addizionale alla tassa automobilistica per i veicoli con potenza superiore a 225 kilowatt (c.d. “superbollo”).
Vediamo i punti fermi. Non devono versare l’addizionale i contribuenti che:
– hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011;
– fruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica (per esempio i veicoli d’epoca).
Non si applicano ai fini dell’addizionale le riduzioni della tassa automobilistica, quali quelle spettanti per le autovetture da noleggio di rimessa e per i taxi.
Per questi veicoli le riduzioni per la tassa automobilistica non possono trovare applicazione ai fini dell’addizionale erariale, mancando una previsione normativa in tal senso.
Rispetto alle scadenze del pagamento, l’Agenzia specifica che:
· per i veicoli iscritti al PRA alla data del 6 luglio 2011, il pagamento scade il 10 novembre e deve essere effettuato dal proprietario o titolare alla data del 6 luglio 2011;
· per i veicoli immatricolati dal 7 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 il termine per il versamento è fissato al 31 gennaio 2012;
· per i veicoli acquistati a partire dal 7 luglio 2011 e quindi rivenduti nel corso del 2011, l’addizionale deve essere comunque corrisposta in misura integrale entro il 31 gennaio 2012 dal primo proprietario; il successivo acquirente non sarà tenuto perciò al pagamento dell’addizionale per il 2011.
Dal 2012 l’addizionale va versata contestualmente al pagamento delle tasse automobilistiche.