Ormai lo sanno tutti: l’art. 83 bis del DL 112 del 2008 impone di fissare dei costi minimi di sicurezza nel trasporto merci su strada e, a chi non li rispetta, commina come sanzione un anno di esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali. Adesso questa regola trova modalità attuative nella circolare 31/E del 6 luglio 2011 dell’Agenzia delle Entrate.
Innanzi tutto si chiarisce l’oggetto della violazione, relaziona alla mancata osservanza di quelle disposizione che disciplinano l’attività di autotrasporto per conto terzi. E poi qualche chiarimento riguarda pure le sanzioni. L’art. 83 bis parla di annullamento dai benefici fiscali. Ma l’Agenzia delle Entrate restringe parzialmente il campo, nel senso che ritiene applicabile la fattispecie soltanto all’ambito di attività preso in considerazione dall’articolo in questione. Anche gli sgravi sulla prima casa, cioè, sono benefici fiscali, ma non possono essere preclusi al committente in quanto persona fisica.
Inoltre, l’Agenzia precisa pure che l’ambito di applicazione della norma non arriva a comprendere – e quindi a escludere per il sanzionato – i regimi semplificati o, comunque, diversi da quello ordinario. Tali regimi, infatti, non costituiscono agevolazioni fiscali e si applicano in ragione delle caratteristiche del soggetto e/o dell’attività svolta.
Ma come si fa in concreto ad applicare la sanzione? Due sono i procedimenti che in tal senso vengono richiamati. Il primo è quello indicato dallo stesso art. 83 bis, in base al quale, una volta riscontrata da parte della Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la violazione di norme che sanciscono precisi obblighi stabiliti per tutelare la sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, l’amministrazione competentein base alla tipologia del beneficio applica la sanzione dell’esclusione dalle procedure di affidamento pubblico e dai vari benefici indicati nell’art. 83 bis. Per i benefici fiscali regolati dall’Agenzia delle Entrate, la sanzione consisterà nella preclusione, per il destinatario, della possibilità di avvalersi di tali benefici per il periodo di un anno. In pratica, per tale arco temporale verrà meno per l’interessato il presupposto soggettivo per fruire di agevolazioni fiscali. Per individuare la struttura dell’Agenzia competente ad adottare la sanzione sarà effettuata in base al momento in cui viene constatata la violazione da parte della Direzione generale per il trasporto stradale.
Formalmente il provvedimento di irrogazione della sanzione è emesso dal Direttore regionale competenti in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione sanzionata, ossia quello nella cui circoscrizione è il comune dove il soggetto responsabile della violazione sanzionata ha il domicilio fiscale al momento della constatazione della violazione. Tale atto va corredato della comunicazione di commissione delle violazioni, nonché degli atti trasmessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti da cui emergono le stesse violazioni. Infine va indicato il responsabile del procedimento e i riferimenti per richiedere informazioni sul provvedimento, rispetto al quale il destinatario può promuovere il riesame, presentando istanza di annullamento in autotutela.
Infine, contro il provvedimento di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua notifica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, può essere proposto, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua notifica.
Il secondo procedimento sanzionatorio scatta invece laddove l’interessato, malgrado abbia violato le disposizioni a tutela della sicurezza, utilizzi ugualmente i benefici fiscali. A quel punto l’amministrazione competente per il singolo beneficio attiverà il procedimento per comminare le sanzioni tributarie previste per la fruizione indebita del beneficio.
In ogni caso, precisa la circolare, l’esclusione dai benefici fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate è esclusivamente il momento conclusivo di un procedimento che si basa sull’esame istruttorio delle segnalazioni, i cui esiti insieme alla relativa documentazione vengono trasmessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, corredati da un dettagliato rapporto, all’autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative.
Altri punti presi in esame riguardano poi la pubblicità del provvedimento. È previsto infatti che l’elenco contenente le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali avverrà sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Documentazione” alla voce “Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali”. Tali informazioni restano pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal contribuente avverso il provvedimento stesso o fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato emesso il provvedimento di autotutela.