L’Agenzia delle Dogane dà il via libera alla richiesta dei rimborsi sulle accise, presentabili a partire dal prossimo 1° aprile e relativi agli acquisti di gasolio effettuati nel primotrimestre 2019 (1 gennaio/31 marzo)per veicoli adibiti al trasporto merci di massa pari o superiore a 7,5 ton (sono esclusi – come noto – gli euro 2 o inferiori).
L’ammontare rimborsabile per i consumi effettuati nel primo trimestre 2019 ammonta a 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto.
Per compilare le domande bisogna utilizzare il software disponibile sul sito dell’Agenzia https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre- 2019 e quindi spedirle in via telematica tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. In alternativa, può essere presentata in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto va riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod F24 è sempre il “6740”. I crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 euro. Per i crediti di imposta da riportare nel quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il decreto-legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’indicazione delle targhe dei veicoli riforniti non è richiesta per il gasolio acquistato in extrarete e stoccato dall’impresa di autotrasporto in un suo distributore privato. Diversamente, la targa deve sempre comparire nella fattura elettronica rilasciata dal gestore dell’impianto stradale in cui il camion ha fatto rifornimento, pena l’impossibilità di richiedere l’agevolazione in esame.
In merito ai crediti relativi ai consumi di gasolio del quarto trimestre 2018, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2020 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2021.