La validità dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale per il rilascio della CQC e quella del corso di formazione periodica seguono regole diverse. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già il 22 ottobre 2015, rispondendo a un quesito dell’Unasca, aveva specificato che la prima dura 12 mesi, la seconda non ha scadenza.
Senonché qualche motorizzazione insisteva con lo stabilire delle differenze, interpretando questo parere del ministero in chiave restrittiva, vale a dire applicabile esclusivamente al sistema introdotto lo scorso anno. Molto opportunamente quindi, la Fiap ha chiesto nuovamente al ministero di sciogliere questo dubbio e più precisamente se l’aggiornamento della scadenza di validità della qualificazione CQC potesse essere presentata anche a due anni di distanza dalla fine del corso di formazione periodica. E il ministero, nei giorni scorsi (15 gennaio) ha nuovamente ribadito che la validità dell’attestato di frequenza del corso di formazione periodica per legge non è soggetta a termini. Ragion per cui la richiesta di aggiornamento della scadenza di validità della qualificazione CQC può essere presentata a un ufficio della motorizzazione anche trascorsi due anni dal termine del corso stesso.