I costi minimi di sicurezza entrano in una era. Con la cancellazione della Consulta della logistica – prevista dalla legge sulla spending review in quanto rientrante tra gli enti inutili – e con essa anche dell’Osservatorio sui prezzi, il compito di quantificare i costi regolati dall’art. 83 bis della legge 133/2008, più volte modificata, passa nelle competenze de ministero dei Trasporti e per la precisione della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità. E ieri 14 settembre la Direzione ha elaborato, tenendo conto il prezzo medio del gasolio registrato a luglio 2012 dal ministero dello Sviluppo economico – vale a dire 1,647 euro/lt – le nuove tabelle da applicare rispetto ai servizi di autotrasporto prestati in agosto,
Nel leggere le tabelle troverete evidenziati in verde i costi minimi di sicurezza che devono osservare i committenti nei confronti dei primi vettori, mentre in azzurro sono riportati i costi di esercizio che si applicano nei rapporti di subvezione.
Nel leggere le tabelle troverete evidenziati in verde i costi minimi di sicurezza che devono osservare i committenti nei confronti dei primi vettori, mentre in azzurro sono riportati i costi di esercizio che si applicano nei rapporti di subvezione.