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Proroghe prorogate: slitta di 90 giorni la validità delle autorizzazioni a circolare e al 31 ottobre le revisioni

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La proroga continua. Con quella dei termini amministrativi disposta dalla Legge n.27/2020 di conversione del DL n.18/2020, anche la Direzione Generale Motorizzazione ha dovuto aggiornare i termini di scadenza di procedimenti e documenti di circolazione e l’elenco delle attività indifferibili presso gli uffici della Motorizzazione. Quindi, la prima cosa importante da sottolineare è che la circolare attuale, prot. 2999 dell’8 maggio, sostituisce completamente quella del MIT n. 2807 del 30 aprile

Andiamo allora a scoprire il contenuto di questa nuova disposizione della Motorizzazione. Sorvoliamo almeno in parte sui termini dei procedimenti amministrativi, sospesi fino al 15 maggio (nel senso che nel calcolo del procedimento non viene conteggiato il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio), per scendere invece nel dettaglio della proroga di validità delle autorizzazioni alla circolazione, per i quali (parliamo di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi) se la scadenza prevista cadeva tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, vengono di fatto conservati validi per ulteriori 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Considerando in particolare l’incidenza di questa disposizione sull’autotrasporto possiamo fare riferimento agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni (art. 92, comma 1, CDS) oppure alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni (art 92, comma 2, CDS).

Ma non è tutto, perché la disposizione, vista la genericità con cui è espressa, può essere applicata anche alle certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento. E qui quindi l’elenco diventa più corposo e comprende:
– la validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG);
– le prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne;
– le verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

IL CAPITOLO REVISIONI (E DINTORNI)

Apriamo il capitolo relativo al differimento dei termini per operazioni tecniche (Art. 92, comma 4). E qui lo slittamento interessa i veicoli soggetti a revisione o a visita e prova entro il 31 luglio 2020 che vengono autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto attiene la revisione, la proroga interessa qualunque categoria di veicolo e non va fatta valere, ma scatta automaticamente anche se il camion stesso sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere”, a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

La stessa proroga – l’autorizzazione a circolare fino al 31 ottobre 2020 – vale rispetto alle scadenze del “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR, e per la sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020.

Poi ci sono le attività indifferibili che la circolare elenca nel dettaglio, aggiungendone di ulteriori rispetto al passato: 
1. Visita e prova e immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);

2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);

3. Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa”(dal 25 maggio 2020);

4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;

5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (dal 25 maggio 2020);

6. Visite periodiche ATP;

7. Revisione veicoli da rendersi anche in regime di L.870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);

8. Prove periodiche sulle cisterne per i trasporti di merci pericolose;

9. Autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);

10. Trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi

delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;

11. Trasporto di merci in ambito extra -UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisioni in Italia;

12. Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;

13. Autorizzazioni per i servizi di linea con rilascio della documentazione da tenere a bordo;

14. Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità,

deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020);

15. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);

16. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);

17. Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).

Per quanto attiene l’obbligo di sottoporre i veicoli a revisione entro il 31 luglio 2020, ferma restando la proroga fino al 31 ottobre 2020, a richiesta degli interessati gli uffici della Motorizzazione possono espletare attività di controllo tecnico dando precedenza a quelle da effettuare con riguardo:
– ai veicoli da radiare per definitiva esportazione all’estero, secondo le nuove disposizioni contenute nell’art. 103 c.d.s.;
– ai veicoli comunque destinati alla circolazione all’estero (sia in Paesi UE sia in Stati extra UE);
– ai veicoli da sottoporre a revisione singola, ai sensi dell’art. 80, commi 5 e 7, c.d.s.;
– ai veicoli il cui precedente controllo tecnico abbia avuto esito “ripetere”.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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