Il ministero dell’Interno (con circolare n. 8.741 del 24 marzo 2021) aveva comunicato di aver firmato gli Accordi multilaterali per il riconoscimento reciproco della proroga dei termini della validità del patentino ADR. In particolare, tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR e tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restano validi fino al 30 settembre 2021. Senonché tali proroghe, basate su fonte internazionale, vanno coordinate con la normativa interna, In che modo lo spiega una nuova circolare dello stesso ministero, datata 14 aprile 2021, in cui ricorda che l’art.103 del d.l. n.18/2020 relativo dispone che la validità dei titoli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19, è prorogata nei 90 giorni successivi, cioè fino al 29 luglio 2021.
Quale fra le due norme applicare?
La risposta è semplice. Si applica sempre la norma più favorevole.
- Per i certificati con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020 la validità è prorogata fino al 29 luglio 2021, soltanto ai fini del trasporto nazionale;
- Per i certificati con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021 la validità è prorogata fino al 30 settembre 2021 ed è riconosciuta in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi internazionali.