Anche in Italia adesso esiste una classificazione del rischio, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile del decreto del ministero dei Trasporti del 24 ottobre 2011. Si tratta di una normativa che trova origine in Europa e in particolare a quella (2006/22/CE) sui sistemi di controllo su strada e nei locali delle imprese di autotrasporto, finalizzati a garantire la corretta applicazione dei regolamenti 2812/85/CEE e 561/2006/CE in tema di corretto utilizzo del cronotachigrafo, rispetto dei tempi di guida, di pausa e di riposo dei conducenti.
Il D.Lgs 23 dicembre 2010, n.245 che dava attuazione a tale direttiva 2006/22/CE attribuiva al ministero dei Trasporti il compito di emanare un ulteriore decreto per definire i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto. Ed ecco che, dopo un’attesa di qualche anno, il decreto arriva e adotta un sistema di classificazione del rischio calcolato sulla base del numero della gravità delle infrazioni commesse con i veicoli in disponibilità delle imprese.
Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio e il loro grado di gravità si desume da una tabella allegata al D. Lgs n.144/2008. In base a tale tabella l’assegnazione dei punti avviene in questo modo:
– Infrazioni meno gravi, secondo la classificazione dell’allegato III del decreto legislativo numero 144 del 4 agosto 2008: 5 punti
– Infrazioni gravi, secondo la classificazione dell’allegato III del decreto legislativo numero 144 del 4 agosto 2008: 10 punti
– Infrazioni molto gravi, secondo la classificazione dell’allegato III del decreto legislativo numero 144 del 4 agosto 2008: 25 punti.
Quindi i punti ottenuti vanno moltiplicati, in considerazione della dimensione della flotta, in questo modo: 0-3 veicoli: 2
4-10 veicoli: 0,78
11-30 veicoli: 0,35
31-50 veicoli: 0,13
51-100 veicoli: 0,07
101-250 veicoli: 0,03
Oltre 251 veicoli: 0,02
L’indicatore di rischio che ha validità annuale è determinato dal ministero dei Trasporti a seguito delle comunicazioni fornite dall’agente accertatore e sulla base di un punteggio assegnato a seconda del tipo/gravità dell’infrazione commessa, tenuto conto anche del parco veicolare dell’impresa interessata. Le imprese che superano entro l’anno solare il punteggio di 100 punti sono considerate a rischio elevato e quindi assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti. L’ufficio di coordinamento del ministero dei Trasporti, svolte le opportune verifiche, comunica l’elenco delle imprese a rischio elevato al ministero del Lavoro che dispone l’accesso ispettivo presso la sede delle imprese e i controlli di propria competenza nell’anno solare di validità dell’indicatore di rischio.
Per consultare il proprio punteggio è possibile consultare – dopo essersi registrati – il sito www.il portaledellautomobilista.it