Il 9 aprile 2018 il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha emanato un nuovo Decreto Dirigenziale (n. 367/2018) che aggiorna le procedure relative alla pesatura dei container. Le principali novità del decreto riguardano diversi aspetti tecnici e operativi delle linee guida.
In particolare, vengono individuati degli standard nazionali per gli strumenti di pesatura dei container; lo “Shipper” – il responsabile della pesatura – deve essere in possesso di idonea certificazione; in caso di controlli e verifiche viene determinata (a seconda della massa lorda del contenitore) una possibile tolleranza sulla eventuale differenza di peso tra quanto dichiarato nelle certificazioni (cd. Shipping document) e quanto accertato in fase di controllo dal personale delle Capitanerie di porto.
Le linee guida che regolano le previsioni della convenzione Solas 74 riportate nel decreto si applicano solamente ai contenitori trasportati su unità navali “impiegate in viaggi internazionali e nel solo caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili”. Sono quindi esclusi i container trasportati su navi Ro/Ro impiegate in brevi viaggi internazionali e in viaggi nazionali.
Sotto il capitolo sanzioni, le fattispecie sanzionatorie sono:
– ogni riscontrata mendacità nei dati riportati nello shipping document (dichiarazione VGM) potrà essere considerata penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’articolo 483 del codice penale;
– nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM verrà applicato allo shipper l’articolo 1231 del codice della navigazione;
– qualora sia stato imbarcato un contenitore privo di VGM, verrà applicato al Comandante il già menzionato articolo 1231 cod.nav., in concorso con gli altri attori dell’operazione, eccetto l’art. 1215 cod.nav. qualora dall’avvenuto imbarco del contenitore si rilevi una compromissione della navigabilità della nave;
– l’esito negativo dei controlli previsti al punto 4 delle linee guida (Certificazione degli shipper che utilizzano il Metodo 2 per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore) comporta, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca dell’iscrizione dello shipper dall’elenco pubblicato dall’Autorità Competente.