Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso una circolare (n.1391 del 14 maggio 2024) di chiarimenti sul regime di esenzioni dall’obbligo di nomina del consulente ADR per le imprese che svolgono servizi di spedizione, trasporto e attività connesse come imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada ma anche per gli operatori di stazioni di lavaggio cisterne, di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, «nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. A tal proposito, si precisa che il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto».
Le delucidazioni rispondono ad alcuni quesiti posti dagli operatori di settore relative alle tipologie di esenzione stabilite dal Dm 7 agosto 2023, come il monitoraggio delle esenzioni legate a “natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali”, le verifiche su quelle previste per i “trasporti in colli”, la possibilità di applicare l’esenzione per “spedizioni occasionali” anche a operazioni consecutive e le “situazioni tipo” che possono configurarsi con riferimento al regime di esenzione per “esclusione dal campo di applicazione”.
Sono escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6. Sono, altresì, escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose:
- integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa casistica le disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 (come, ad esempio, DS144, DS188, DS597, DS598) oppure in altra sezione dell’ADR (ad esempio, sez. 2.2.3.1.5, 2.2.62.1.5);
- esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento (cap. 3.4 oppure cap. 3.5).
Rientrano nel regime di esenzione parziale le imprese la cui attività sia svolta con applicazione del regime di esenzione 1.1.3.6.
Sono escluse dal regime di esenzione le attività inerenti a merci pericolose di categoria zero.
Non rientrano, invece, nel conteggio delle operazioni mensili e annuali le attività collegate a merci pericolose di categoria quattro.
Inoltre, l’ADR non prevede la nomina di un consulente per i destinatari ma la prevede per gli scaricatori con casi di esenzione; per tale ragione, ai fini dell’applicazione di questo decreto, possono sinteticamente configurarsi queste situazioni i destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio, i destinatari di merci pericolose in colli che delegano l’attività di scarico.
I destinatari di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che svuotano con mezzi e personale proprio beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente.
I destinatari di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che delegano l’attività di svuotamento non beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente, in quanto scaricatori di merci pericolose.