Si allunga sempre più la serie di sentenze favorevoli ai trasportatori per quanto riguarda le multe per eccesso di velocità, anche se con motivazioni spesso differenti tra loro. Ultima in ordine di tempo la decisione del Giudice di Pace di Spoleto avverso l’ordinanza di pagamento della Prefettura di Perugia per la presunta violazione del solito art. 142, comma 8, CdS, infrazione rilevata dalla Polizia Stradale della città umbra nel territorio del comune di Deruta e sanzionata con la somma di 694 euro.
A differenza di altre decisioni, in questo caso il giudice non ha ritenuto, come sostenuto dall’avv. difensore Roberto Iacovacci, che il Regolamento UE n. 165/2014 avesse introdotto il divieto di emettere sanzioni per violazioni ai limiti di velocità accertate mediante esame delle informazioni memorizzate nei cronotachigrafi («anzi – afferma l’organo giudicante – la misurazione della velocità rientra tra le funzioni che il tachigrafo è chiamato ad assolvere»).
E neppure il rinvio alla Direttiva 2006/22/CE formulato in materia di “Sanzioni” dall’art. 41 del citato Regolamento è stato interpretato a favore del ricorrente. L’Allegato III di quella direttiva, infatti, contiene un elenco di «cosa si debba intendere per infrazioni» che non comprende il superamento dei limiti di velocità, ma «trattasi, per espressa disposizione normativa, di un elenco non esaustivo».
Allora qual è il motivo che ha spinto il magistrato ad annullare la multa? Il fatto che il Regolamento UE 165/2014 – ricordiamo che è direttamente applicabile nell’ordinamento interno dei Paesi membri – prevede una stringente serie di standard qualitativi e operativi che riguardano la costruzione, il montaggio, le verifiche, le certificazioni, il marchio, l’omologazione e i controlli periodici dei tachigrafi. Perché l’accertamento della velocità sia legittimo, in altre parole, occorre che tutti questi requisiti siano presenti e la prova non ricade sul conducente o sull’azienda, ma sulla Pubblica Amministrazione (nel caso la Prefettura). E questo – forse la parte più sorprendente della sentenza – nonostante lo strumento di misurazione non si trovi nelle mani dell’organo accertatore, ma sia installato a bordo del veicolo.
Poiché quindi la prova del perfetto funzionamento e della regolarità documentale del cronotachigrafo non è stata fornita dalla PA, il giudice spoletano ha accolto il ricorso e annullato la multa, compensando le spese.