21 dicembre: per l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, chiamato ad aggiornare i costi minimi di sicurezza, si tratta del secondo atto.
Di cambiamenti rispetto alla determinazione del 2 novembre ce ne sono. Innanzi tutto, com’è ovvio, cambia il prezzo del gasolio (per vedere la tabella cliccare qui), che prende a riferimento l’andamento del mercato a novembre.
Dalla media viene fuori un costo di 1,513 euro/litro, ai quali poi viene tolta l’Iva (per tutti i veicoli) e il recupero delle accise (soltanto per i veicoli sopra le 7,5 ton) che ammonta a 77,88609 euro/1.000 litri. Sul prezzo del gasolio, invece, non si è tenuto conto dell’incidenza della fonte di distribuzione, vale a dire la rete o l’extrarete.
Le altre voci di costo (“gli altri costi” di cui al comma 2 dell’articolo 83 bis), vale a dire il trattore (facendo la media dei listi, decurtata dello sconto e valutando un ammortamento in 6 anni con valore residuo del 20%), il semirimorchio (anche qui con costo medio, sconto e ammortamento in 10 anni con valore residuo del 20%), la manutenzione (una percentuale fissa rispetto al prezzo di acquisto), la forza lavoro (facendo riferimento al CCNL per la guida delle diverse classi di veicoli), le assicurazioni, le revisioni e i bolli, gli pneumatici, i pedaggi autostradali e i costi di organizzazione, non sono stati modificati rispetto alla determinazione del 2 novembre.
I costi sono stati fissati per le 5 classi generiche (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), alle quali sono state aggiunte le seguenti classi di veicoli di massa superiore alle 26 ton (per leggere tutte le tabelle cliccare qui):
1. trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno;
2. trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno;
3. trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
4. trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
5. trasporto di collettame e messaggerie;
6. trasporti frigoriferi;
7. trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno;
8. trasporto con veicoli ribaltabili;
9. trazionismo di complessi veicolari di sola andata e con andata e ritorno.
10. trazionismo di complessi veicolari in A.D.R di sola andata e con andata e ritorno.
Rispetto alle tabelle di novembre, è stata resa più netta la differenza tra i costi di esercizio e i costi minimi di esercizio di tali tabelle. I costi minimi di esercizio si applicano al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo e il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all’Albo degli autotrasportatori, come richiesto dall’art.2 del D.lgvo 286/2005; in tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio riportati nella colonna di sinistra delle stesse tabelle.
Di conseguenza, i costi di esercizio si applicano quando il contratto di trasporto venga stipulato:
– tra un committente non iscritto all’Albo e il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o orale);
– tra il primo vettore e il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta ai sensi dell’art.6 del D.lgvo 286/2005, anche se entrambi questi soggetti risultino iscritti all’Albo.