Il pacchetto mobilità è a un passo dal diventare legge. Oggi infatti questo ricco e articolato documento che contiene un’autentica riforma del trasporto europeo ha ottenuto il via libera da parte del Consiglio dell’Unione Europea. E quindi, visto che lo scorso 11 dicembre 2019 presidenza del Consiglio e Parlamento UE avevano già trovato un accordo, a questo punto per l’entrata in vigore del pacchetto manca soltanto un secondo voto favorevole del Parlamento, che peraltro appare abbastanza scontato (visto l’esito già positivo del primo).
Perché si chiama pacchetto
Ricordiamo che il pacchetto si chiama in questo modo perché si compone di tre atti normativi:
– due regolamenti, di cui uno relativo all’accesso al mercato del trasporto di merci su strada e alla professione di trasportatore di merci su strada (o di trasportatore di passeggeri su strada), e uno sulla durata massima del lavoro e sui tempi minimi di riposo per i conducenti e sul posizionamento attraverso i tachigrafi digitali;
– una direttiva, relativa al distacco dei conducenti.
Tempistiche e applicazione
Rispetto alle tempistiche, i due regolamenti entreranno in vigore trascorsi 20 giorni dalla pubblicazione, mentre la direttiva il giorno successivo. Anche se nei fatti le norme contenute nel regolamento sull’accesso al mercato e nella direttiva sul distacco diventeranno applicabili 18 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti. Mentre quelle contenute nel regolamento sui tempi di guida entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, tranne che per i nuovi tachigrafi rispetto ai quali si individueranno scadenze puntuali.
Quali sono le principali norme del pacchetto
Più volte abbiamo parlato del pacchetto mobilità nel corso degli ultimi anni, visto che la sua approvazione è stata lunga e complicata. Le principali disposizioni, sui quali avremo modo di analizzare singolarmente, possono essere così sintetizzate:
– nel cabotaggio stradale sarà possibile effettuare un massimo di tre operazioni di trasporto in uno Stato straniero nell’arco di una settimana, ma prima di poter nuovamente entrare nello stesso paese dovrà far trascorrere un periodo di raffreddamento di almeno quattro giorni;
– anche i veicoli commerciali leggeri tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate devono obbligatoriamente essere equipaggiati con tachigrafo digitale se vengono utilizzati nel trasporto internazionale;
– per i tempi di guida e periodi di riposo, il periodo di riferimento rimane quello di 2 settimane e 90 ore, anche se è possibile derogare alla normativa in caso di trasporto internazionale di merci. In pratica gli autisti impegnati nel trasporto nazionale dopo osservato un periodo di riposo settimanale ridotto (24 ore) a settimana, dovranno prendere un periodo di riposo settimanale regolare (45 ore o più) la settimana successiva. Gli autisti impegnati nel trasporto internazionale, invece, possono prendere due periodi di riposo ridotti per due settimane consecutive, a condizione che prendano due periodi di riposo compensativi (due volte 21 ore) la settimana successiva, collegati al periodo di riposo regolare con rientro a casa;
– sul riposo regolare di 45 ore scatta il divieto di consumarlo all’interno della cabina del camion. Sempre relativamente al trasporto internazionale è previsto che l’autista è obbligato a rientrare nel suo paese di origine almeno ogni quattro settimane e anche il veicolo di un’azienda non può rimanere all’estero per un periodo superiore alle otto settimane;
– per il distacco trasnazionale sarà applicata la normativa in vigore (e molto più restrittiva) applicata a tutte le categorie di lavoratori, fatta eccezione per i viaggi di transito e di quelli legati a operazioni bilaterali. L’attuale normativa sul distacco assicura al lavoratore distaccato l’applicazione delle stesse condizioni di lavoro e di occupazione dei propri colleghi di pari livello nell’impresa distaccataria. Inoltre, per monitorare il fenomeno, sono previste comunicazioni preventive da effettuare entro 24 ore del giorno antecedente l’inizio del distacco. A livello previdenziale, invece, si applica il principio di “personalità” (diverso da quello di “territorialità”, applicato negli altri rapporti di lavoro) per consentire al lavoratore distaccato di mantenere la copertura previdenziale del paese in cui lavorava prima di essere distaccato.
Fallito l’ultimo tentativo dell’Est di rinviare tutto
Il voto del Consiglio avvenuto oggi non ha tenuto conto di una lettera con cui nei giorni scorsi otto paesi prevalentemente dell’Est avevano cercato di congelare il pacchetto trovandolo inadeguato rispetto alle mutate condizioni del mercato e anche rispetto alle esigenze sorte con l’emergenza sanitarie. Non era il primo tentativo di bloccare il pacchetto, ma forse a questo punto potrebbe essere l’ultimo.