In base alla normativa l’abbinamento di veicoli che superino singolarmente o o nel complesso superino i limiti di sagoma o di massa (artt. 61 e 62 Cds) possono essere eseguiti soltanto dopo averli sottoposti a visita e prova presso un ufficio della Motorizzazione. Ma se uno dei veicoli in questione è un rimorchio o un semirimorchio eccezionale immatricolato all’estero e quindi da agganciare a un trattore stradale immatricolato in Italia, come ci si deve regolare rispetto alle procedure di annotazione dell’autorizzazione della Motorizzazione? A questo interrogativo ha risposto con una nota datata 15 maggio la Direzione centrale per la polizia stradale del ministero dell’Interno puntualizzando che nel caso ipotizzato, vista l’impossibilità di effettuare annotazioni su documenti di circolazione esteri, «l’autorizzazione alla circolazione può essere rilasciata su un documento aggiuntivo, da allegare al documento di circolazione del rimorchio/semirimorchio, nel quale viene dato atto dell’avvenuta visita e prova e dell’idoneità tecnica del complesso veicolare».
In ogni caso, aggiunge la nota, l’annotazione non può essere riportata sul documento di circolazione del trattore in quanto non lo consente l’art. 219, comma 3, Regolamento Cds.