Sentenza insolita quella del giudice di pace di Vicenza su un caso che riguarda i trasporti eccezionali. Ancora patrocinata dall’avvocato Roberto Iacovacci, un’azienda di autotrasporto si era opposta a una multa della Polizia stradale che gli contestava la circolazione con trasporto eccezionale in un tratto della A4 Brescia-Padova per circa trenta minuti (6.26-6.56) nella giornata di lunedì, violando il divieto di circolazione previsto.
Ricordiamo che lungo la A4 i trasporti eccezionali, con limiti di velocità di 40 km/h o che superano i 35 metri di lunghezza o i 3,50 metri in larghezza, possono circolare esclusivamente in orario notturno, tra le ore 21.00 e le 06.00 e che vige il divieto di transito totale per tutti i trasporti eccezionali dalle ore 06.00 alle 10.00 del lunedì e dalle 16.00 alle 21.00 del venerdì.
Tuttavia gli agenti non erano stati testimoni oculari della violazione, ma procedevano al controllo solamente una volta che il veicolo era uscito dal casello autostradale e a seguito di segnalazione da parte del personale autostradale. Testimonianze che non erano corroborate tuttavia da prove concrete o da documentazione portata in giudizio per comprovare l’avvenuta violazione. «Non vi è alcuna prova – sottolinea il giudice – che il veicolo nella fascia oraria accertata avesse effettivamente circolato nel tratto autostradale… ben potendo in tale periodo avere percorso altri tratti anche non autostradali».
In altri termini, non fa fede l’accertamento della Polstrada, perché l’infrazione non è stata commessa alla presenza degli agenti, «né del resto lo stesso pare supportato da altri elementi probatori (rilevazione tariffaria, video, ecc.) al di là delle mere dichiarazioni dei procedenti».
Non ci sono dunque prove sufficienti ad affermare la responsabilità del trasportatore per la violazione contestata e quindi il verbale è stato annullato, con la compensazione integrale delle spese.