Arriva un chiarimento atteso per i trasporti eccezionali: la data di scadenza delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali rilasciate ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada rimane il 29 ottobre 2020.
Per capire i termini della questione bisogna aver presente che l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, aveva esteso la validità di tutte le autorizzazioni – in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 – per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
L’art.1, comma 4, del D.L. n. 83/2020, convertito dalla Legge n.124/2020, dispone che «i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020».
Peraltro, pure l’Allegato1 di tale Legge con cui si proroga la validità di autorizzazioni non include, tra le varie disposizioni a cui fa riferimento non include l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020.
E qui arriviamo all’attuale disposizione del MIT che serve proprio a precisare che i termini delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali non sono modificati a seguito della proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e pertanto i 90 giorni decorrono dal 31 luglio 2020.
Ed ecco perché le autorizzazioni per i trasporti eccezionali rilasciate dagli Enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, hanno validità fino al 29 ottobre 2020.