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Tempi di guida, l’azienda di trasporto non risponde delle violazioni dell’autista che ha formato e informato

Il giudice di pace di Modena ha stabilito che, nel caso in cui un conducente violi la normativa sui tempi di guida e sia per questo multato, l’azienda di autotrasporto non risponde in ogni caso del suo operato, se dimostra di aver fornito al proprio dipendente idonee istruzioni. Dimostrazione affidata, nel caso in questione, a un attestato di frequenza a un corso di formazione

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Importante decisione del giudice di pace di Modena sull’intricata materia del rispetto dei tempi di guida e di riposo.

La vicenda prende il via da una decisione del Prefetto modenese che, nel multare un conducente di un’azienda di trasporto che aveva violato le tempistiche di legge in materia, aveva condannato in solido anche la società di cui era dipendente perché questa non aveva, a suo dire, osservato le disposizioni del Regolamento CE 561/2006, che si occupa appunto dei periodi di riposo e di pausa del conducente di trasporto merci.

Più nello specifico, l’art. 10, punto 2, del Regolamento stabilisce che le imprese di trasporto debbano fornire ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuare i regolari controlli per garantire che siano rispettate le disposizioni in materia, lasciando agli Stati membri (punto 3) la possibilità di considerare oggettiva la responsabilità delle imprese per i fatti dei propri conducenti, ovvero di legarla a comportamenti da ritenersi contrari alla normativa.

Ma – dice il giudice di pace, davanti al quale l’azienda aveva fatto opposizione alla decisione del Prefetto, difesa dall’avvocato Roberto Iacovacci – la legislazione italiana non dice nulla al riguardo, limitandosi a richiamare le disposizioni del Regolamento. Quindi, la responsabilità oggettiva si deve considerare un’eccezione alla regola, legata a un comportamento che possa ritenersi quantomeno colposo, e perciò va valutata caso per caso, andando appunto a vedere cosa l’azienda abbia fatto per «fornire ai propri conducenti le opportune istruzioni ed effettuare i relativi controlli».

Il giudice si rifà anche a un parere del ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il quale chiarisce che, nel caso in cui gli autisti siano sanzionati, con conseguente presunzione di assente o insufficiente loro formazione da parte dell’impresa, resta salva la possibilità per quest’ultima di dimostrare il contrario. Ma la prova che l’azienda ricorrente avesse fornito al conducente sanzionato idonee istruzioni circa i tempi di guida e di riposo, è stata dimostrata dall’attestato di frequenza al corso di formazione al quale il dipendente aveva partecipato, prodotto all’udienza.

L’impresa di trasporto – conclude il giudice di pace – ha quindi adempiuto ai suoi doveri e perciò non può essere ritenuta responsabile per la violazione del suo autista. La multa all’azienda è stata perciò annullata e le spese del giudizio compensate.

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