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Targhe prova, i punti essenziali della nuova normativa

Cambia la regolamentazione sull’uso delle targhe prova, cercando di superare quelle difficoltà prodotto da una sentenza della Cassazione, con cui si stabiliva che la targa prova può essere apposta soltanto a veicoli non immatricolati, altrimenti non scatta la copertura fatta ad hoc, in quanto superata dalla polizza già stipulata sul veicolo immatricolato Ora invece la circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 2 maggio 2024, modifica la normativa indicata nel DPR n.229/2023 e di fatto ammette la circolazione di prova soltanto a due categorie specifiche di veicoli

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Cambia di nuovo la regolamentazione relativa all’uso delle targhe prova, cercando di superare anche quelle difficoltà prodotto da una sentenza della Cassazione (la  n. 17665 del 25 agosto 2020) che aveva stabilito che la targa prova può essere apposta soltanto a veicoli non immatricolati, altrimenti non scatta la copertura fatta ad hoc, in quanto superata dalla polizza già stipulata sul veicolo immatricolato Ora invece la circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 2 maggio 2024, modifica la normativa indicata nel DPR n.229/2023 e di fatto ammette la circolazione di prova soltanto a due categorie specifiche di veicoli: 

–        quelli non ancora immatricolati in quanto nuovi di fabbrica o anche i prototipi non ancora omologati;

–        quelli immatricolati in Italia (o in altro Paese UE o extra-UE ma nazionalizzati in Italia, anche in regime di minivoltura) e di conseguenza muniti dei relativi documenti di circolazione.

In più, per i veicoli già immatricolati in Italia, la circolazione di prova è consentita anche in deroga agli obblighi di revisione previsti dall’art. 80 Cds. Ne consegue che un veicolo può circolare in prova anche se:

–        la revisione è scaduta di validità o se il veicolo è stato sospeso dalla circolazione dopo un controllo degli Organi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 80, comma 14, Cds;

–        il veicolo è stato sottoposto a revisione con esito «ripetere»;

–        è pendente un provvedimento di revisione singola.

In tutti i casi il fattore inderogabile che giustifica la circolazione di prova è rappresentato dalla necessità di provare il veicolo, sia per ragioni tecniche o costruttive, sia per ragioni di vendita o di allestimento

Da sottolineare, poi, il passaggio della circolare in cui si puntualizza che la limitazione massima di percorrenza, fissata in 100 chilometri, si applica esclusivamente ad aziende impegnate nel trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e non alle altre legittimate alla circolazione di prova. I veicoli radiati per esportazione possono comunque giungere nei luoghi di partenza – in genere un porto – o anche i valichi di confine solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 Cds e non con autorizzazione alla circolazione di prova.

Tale autorizzazione può essere utilizzata soltanto per circolare su strada in Italia, a meno di accordi di reciprocità tra il nostro paese ed altri. In questo caso i veicoli immatricolati all’estero possono circolare in Italia solo con targa prova rilasciata dalle Autorità straniera. 

Nella fase transitoria tutte le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate fino al 28 febbraio 2024 conservano validità sino alla loro scadenza annuale, mentre tutte quelle che scadono dal 29 febbraio 2024 sono rinnovate a condizione che l’operatore, tenuto conto del numero dei dipendenti e dei collaboratori impiegati, non sia già titolare di un numero complessivo di autorizzazioni superiore a quelle rilasciabili. 

La targa prova va posizionata sulla parte posteriore del veicolo già immatricolato, in modo da farla vedere senza rendere illeggibili la targa di immatricolazione o, se prevista, quella ripetitrice, che in ogni caso non possono essere rimosse. A livello assicurativo, si precisa che di eventuali danni provocati dal veicolo in prova – anche se immatricolato – risponde in genere l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Sul veicolo in i prova deve essere presente il rappresentante legale dell’impresa titolare dell’autorizzazione o il preposto o, al loro posto:

  • un dipendente dell’impresa o un collaboratore munito di contratto di agenzia di almeno 12 mesi e di delega;
  • il dipendente di una società controllata o collegata con delega, legato a livello funzionale con l’impresa titolare dell’autorizzazione.

La delega è rilasciata dal rappresentante legale dell’impresa titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche:

  • il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero
  • gli eventuali acquirenti, se il veicolo circola a fini commerciali.å
Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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