Recentemente la Commissione Europea ha fornite precise indicazioni su alcune questioni che erano sorte dopo le recenti modifiche alla normativa comunitaria in materia di tachigrafo e carte tachigrafiche. Va precisato che si tratta di un’interpretazione che non fa legge – solo la Corte di Giustizia, come è noto, può interpretare il diritto comunitario – ma che sicuramente fornisce informazioni utili su come decifrare il dettato normativo.
Le combinazioni tachigrafo/carta tachigrafica
Facciamo innanzitutto una piccola premessa sulle novità in materia, introdotte dal Regolamento UE 2020/1054 che ha modificato il precedente Regolamento 165/2014. A seguito di questo cambiamento sono infatti possibili diverse combinazioni di versioni del tachigrafo e versioni della carta tachigrafica.
In particolare, tra agosto 2023 e agosto 2028 – periodo transitorio – ogni combinazione produce un insieme di limiti, vincoli e domande, insieme a nuovi obblighi per operatori, veicoli e conducenti. Durante i controlli su strada – dice la Commissione – dovranno quindi essere considerati eventuali vincoli tecnologici che vanno oltre i ruoli e le responsabilità del conducente.
Va poi sottolineato che dopo agosto 2028 tutti i veicoli che operano in Stati membri diversi dal loro Stato membro di immatricolazione dovranno essere dotati di un tachigrafo intelligente versione 2 e tutti i conducenti dovranno avere una carta conducente del tachigrafo intelligente versione 2, per cui non dovrebbero più esserci problemi di valutazione.
Obbligo di esibizione dei documenti su ultimi 56 giorni
Veniamo alla prima questione spinosa, ovvero le attività negli ultimi 56 giorni su strada. In base a tutta una serie di indicazioni di legge, tra cui le modifiche all’art. 36, paragrafo 2, del regolamento 165/2014 – spiega la Commissione – appare chiara l’intenzione dei legislatori nel 2020 di permettere alle autorità di controllo di verificare tutte le attività dei conducenti negli ultimi 56 giorni su strada (non più solo 28), a partire dal 31 dicembre 2024.
Qui si possono presentare tre ipotesi.
- Se il conducente è titolare di una carta tachigrafica per tachigrafo intelligente versione 2.2 – rilasciata dagli Stati membri a partire da agosto 2023 – allora è in grado di dimostrare i periodi di guida e di riposo degli ultimi 56 giornisemplicemente esibendo la propria carta conducente.
- Se invece l’autista è in possesso di una carta conducente valida, ma rilasciata prima di agosto 2023, la stragrande maggioranza di queste carte comunque permette di memorizzare le attività dei conducenti per più dei 28 giorni canonici, inclusi nella maggior parte dei casi anche più di 56 giorni. La Commissione suggerisce alle autorità emittenti le carte di informare operatori e conducenti di questa possibilità, una volta confermata ufficialmente.
- In un numero residuo e minoritario di casi è poi possibile che i conducenti, sulla loro carta conducente rilasciata prima di agosto 2023, non abbiano registrazioni dei 56 giorni precedenti. Questi casi possono verificarsi quando uno Stato membro ha rilasciato carte conducente tra agosto 2020 e agosto 2023 con una capacità di archiviazione inferiore alla massima autorizzata e quando i conducenti con tali carte hanno cambiamenti di attività estremamente frequenti in un periodo di 56 giorni.
Carte che non contengono i 56 giorni
Esaminiamo più attentamente quest’ultima criticità (ripetiamo molto minoritaria), che si può risolvere con diverse soluzioni. Questo vale ovviamente per il periodo dal 31 dicembre 2024 fino alla data in cui al conducente verrà rilasciata una carta da tachigrafo intelligente versione 2.
- Gli autisti possono conservare registrazioni o stampe delle loro attività per il periodo continuativo degli ultimi 56 giorni;
- Gli operatori possono organizzarsi in modo che i conducenti siano in grado di mostrare all’ufficiale di controllo, su richiesta, durante un controllo su strada, le attività dei giorni che potrebbero mancare dai registri dei conducenti. Ad esempio il fleet manager potrebbe fornire una copia dei dati scaricati dalle carte del conducente, in conformità all’articolo 33 del Regolamento 165/2014;
- Gli Stati membri possono richiedere la sostituzione di determinate carte del conducente (art. 26, paragrafo 7 bis, Regolamento 165/2014).
Infine c’è anche la possibilità che i dati risalenti a meno di 56 giorni fa siano stati sovrascritti da dati più recenti per problemi con la capacità di memoria di una carta tachigrafica intelligente versione 2. In questo caso gli organi preposti al controllo dovranno consentire ai conducenti e ai gestori flotte di mostrare i registri di tutti i 56 giorni precedenti, utilizzando una delle prime due opzioni sopra descritte.
La dimostrazione dell’attraversamento delle frontiere
Sappiamo che dal 1° gennaio 2025 tutti i veicoli che operano in Stati membri diversi dal loro Stato membro di immatricolazione dovranno essere dotati di un tachigrafo intelligente. La maggior parte dei mezzi monterà un tachigrafo intelligente versione 2, mentre i tachigrafi intelligenti versione 1 avranno tempo fino al 18 agosto 2025 per essere sostituiti dal modello 2.
Ora in tutti i veicoli dotati di una versione 2, gli attraversamenti delle frontiere vengono registrati automaticamente dal tachigrafo. Per chi abbia installata la versione 1 è invece obbligatorio registrare manualmente tutti gli attraversamenti (fino a che il veicolo non sarà dotato del modello 2).
In altri termini, l’autista che guida un veicolo dotato di tachigrafo intelligente versione 2 non ha alcun obbligo di registrare manualmente gli attraversamenti di frontiera, indipendentemente dalla versione della carta. Le autorità di controllo possono, ove necessario, controllare i dati del tachigrafo sul passaggio di frontiera.
Infine, quando i conducenti hanno guidato veicoli diversi negli ultimi 56 giorni, le autorità di controllo possono verificare che gli altri veicoli guidati fossero dotati di tachigrafo 2, il che potrebbe spiegare perché gli attraversamenti di frontiera non sono stati registrati manualmente sulla carta del conducente.
(segue)