Con due decreti dello scorso 18 marzo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 2 maggio 2024, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto, previsti dal PNRR, che serviranno a realizzare almeno 13.755 stazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici all’interno dei Comuni e almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci sempre per EV sulle strade extraurbane. I decreti, che sostituiscono le analoghe disposizioni del MASE del 12 gennaio 2023, n. 10 e 11, prevedono quindi in totale la creazione di oltre 21 mila colonnine di ricarica entro il 2026, con il supporto tecnico-operativo del Gestore dei servizi energetici (GSE).
Gli stanziamenti del PNRR
Le risorse messe a disposizione delle stazioni di ricarica nei centri urbani ammontano a 353,16 milioni di euro (254,208 per il 2023 e 98,952 per il 2024), mentre quelle stanziate per le strade extraurbane arrivano a 359,943 milioni (162,982 milioni per il 2023 e 96,961 per il 2024).
Potenza degli impianti
Le colonnine di ricarica, da acquistare e attivare, dovranno avere almeno 90 kW di potenza nei centri urbani, mentre le infrastrutture sulle strade extraurbane dovranno raggiungere i 175 kW. Le strutture complessive dovranno comprendere gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie e i dispositivi per il monitoraggio. È ammissibile un costo massimo di 50 mila euro per stazione di ricarica nei centri urbani e 81 mila euro fuori città.
Requisiti di accesso alle agevolazioni
Possono accedere alle agevolazioni le imprese o gli RTI (Raggruppamenti temporanei di imprese), costituiti o costituendi, che dovranno dimostrare, alla data di presentazione dell’istanza di ammissione, di aver gestito stazioni di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica per le quali si presenta istanza.
Progetti ammissibili
Sono ammissibili al beneficio i progetti che:
- a) sono avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione;
- b) prevedono la realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all’ambito per il quale è proposta istanza al beneficio;
- c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all’adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione;
- d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo per l’esercizio di diritti sull’area per l’installazione della stazione di ricarica, ovvero sono in grado di consentire l’installazione e la gestione delle stazioni di ricarica per almeno cinque anni;
- e) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull’area per la realizzazione delle nuove stazioni;
- f) qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico, sono corredati del titolo attestante la disponibilità del suolo pubblico;
- g) rispettano il principio di «non arrecare danno significativo» (Do No Significant Harm – DNSH);
- h) rispettano il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’art. 9 del regolamento UE n. 2021/241;
- i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1 al decreto.
Spese ammissibili e non ammissibili
Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, relative a:
- a) l’acquisto e la messa in opera delle stazioni;
- b) i costi per la connessione alla rete elettrica, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, nel caso di colonnine nei centri urbani, e del 40% per quelle su strade extraurbane;
- c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di ricarica.
Non ammissibili invece al beneficio:
- a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;
- b) le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l’affitto, la locazione e la servitù;
- c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
Beneficio a fondo perduto
In tutti i casi le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili e non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato.
I bandi pubblici per la presentazione delle istanze
Il ministero dovrà ora approvare, su proposta del GSE, i bandi per la presentazione dei progetti, nei quali dovrà essere indicato il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e per lotto, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, i requisiti dei soggetti beneficiari/attuatori e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi volti a disciplinare l’attuazione dell’investimento, in coerenza con le disposizioni in materia di PNRR.
Ammissione ai benefici ed erogazione del contributo
Il GSE formerà poi una graduatoria per ciascuna procedura di selezione, assegnando un punteggio massimo di 100 punti. Gli aggiudicatari dovranno garantire l’entrata in funzione delle stazioni di ricarica entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici del MASE.
I soggetti dovranno presentare la richiesta di erogazione per spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025. Inoltre, i beneficiari/attuatori potranno cedere, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarità delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e messa in funzione.