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Semplificata la normativa sull’interscambio pallet

Il recente DDL semplificazioni ha introdotto soluzioni più facili da applicare in materia per risolvere alcune criticità emerse in fase di attuazione del DL 21/2022, modificandone gli artt. 17-bis e 17-ter. Le nuove regole si applicheranno ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci nell’ambito del territorio nazionale, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati

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All’interno del recente DDL semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo, sono state inserite anche nuove misure semplificative in materia di interscambio di pallet, con l’obiettivo di risolvere alcune criticità emerse in fase di attuazione della normativa inerente (DL n. 21/2022).
Le modifiche riguardano, in particolare, gli artt. 17-bis e 17-ter. Vediamo quali sono.

Articolo 17-bis – i sistemi-pallet

L’art. 17-bis spiega nel dettaglio cosa sia un pallet. Oltre però a richiamare i termini classici come pallet, pallet standardizzato e pallet interscambiabile, la norma introduce nuove definizioni: pallet riutilizzabile, tipologia di pallet, stato di conservazione e conformità tecnica del pallet.
Tra queste la modifica più significativa è quella dell’inserimento legislativo dei sistemi-pallet, ovvero le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione.

Per la norma i sistemi pallet devono:
a) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili;
b) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;
c) possedere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuarsi presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all’uso del marchio.

Queste definizioni – dice ancora l’art.17-bis – sono rilevanti ai fini dell’individuazione dei pallet utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell’ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione.
Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della norma le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione.
Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.

Articolo 17-ter – modalità di consegna e restituzione dei pallet

L’articolo 17-ter disciplina invece le modalità di consegna e restituzione dei pallet, ricalcando sostanzialmente le vecchie disposizioni. La norma prevede che i soggetti che ricevono i pallet che rientrano nelle definizioni del 17-bis hanno l’obbligo di restituire al proprietario o al committente un uguale numero di pallet della medesima tipologia. La riconsegna dovrà avvenire nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque a una distanza ragionevole.

In caso di impossibilità di immediato interscambio dei pallet, il 17-ter prevede due ipotesi.
La prima contempla l’emissione, da parte del ricevente, di un buono pallet (che dopo 24 mesi dall’entrata in vigore della disposizione dovrà avere forma esclusivamente digitale) sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione, con indicato, tra le altre cose, la data di emissione, il numero progressivo, i dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, ecc. La mancata indicazione di questi requisiti comporta il diritto, per il possessore del buono pallet, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet.
La seconda possibilità prevede la predisposizione del buono parzialmente precompilato da allegare ai documenti di trasporto direttamente da parte del proprietario, nei casi in cui il ricevente per motivate ragioni organizzative e dimensionali non abbia la possibilità di emettere il titolo rappresentativo di merci. In questo caso il soggetto obbligato alla restituzione dovrà completare e sottoscrivere contestualmente il buono precompilato al momento della consegna dei pallet e restituirlo in copia originale al proprietario o committente.

La tenuta del sistema di interscambio dei pallet deriva dall’obbligo, per il soggetto ricevente, di restituzione del pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet. Se ciò non avviene, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

Il possessore del buono pallet che tuttavia, entro sei mesi dalla data di emissione del buono, non pone in essere almeno una richiesta di recupero dei pallet, non può richiedere il pagamento previsto dopo la scadenza del sesto mese dall’emissione del buono.

La metodologia di calcolo del valore dei pallet

La novità più importante di questa disposizione sta però nella metodologia di calcolo del valore del pallet. Questa non viene più affidata a un decreto ministeriale, ma è rimessa alla libera contrattazione delle parti. Il riferimento è al regime convenzionale riconosciuto dalle organizzazioni che nell’ambito di ciascun sistema-pallet adottano una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri). Queste organizzazioni effettuano i calcoli del valore del pallet e pubblicano il risultato sul proprio sito web ufficiale, oltre ad effettuare attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informando eventualmente le autorità competenti circa possibili violazioni.

FederlegnoArredo plaude le nuove regole

Molto positivi i commenti FederlegnoArredi, che si era fatta promotrice della modifica legislativa insieme alle principali associazioni della logistica: «Siamo soddisfatti del risultato raggiunto nell’interesse del settore imballaggi. Si tratta di un passo importante, nato da un approfondito dialogo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy che desideriamo ringraziare per la collaborazione. L’obiettivo della norma è garantire l’effettivo interscambio e la giusta valorizzazione del pallet qualora la restituzione non possa avvenire».

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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