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Rimborso accise sul gasolio 1° trimestre 2021: entro il 30 aprile le domande

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A partire dal 1° aprile scorso, e fino al 30 aprile 2021, si possono presentare le domande di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel primo trimestre dell’anno. Tale beneficio spetta per i consumi di veicoli di categoria Euro V e superiori essendo dal 1° gennaio 2021 esclusi anche gli euro 4.

Si ricorda che per ottenere il rimborso è obbligatorio indicare nella fattura elettronica la targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti (come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837 del 7.6.2018).
L’Agenzia delle Dogane inoltre, con nota del 30 marzo scorso, comunica anche che è disponibile sul sito www.adm.gov.it (Energie e Alcoli – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2021) il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio. Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando con le relative fatture di acquisto i consumi effettuati.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

L’Agenzia ricorda inoltre che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2023.

Si ricorda che l’art. 8 del D.L. n.124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione trimestrale. e in particolare del Quadro A-1 l’Agenzia sottolinea che:
– La colonna “mezzo speciale” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli.
– Nella colonna “km percorsi (h mezzo speciale)”, l’esercente dovrà attenersi rigorosamente all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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