Sono finalmente uscite le indicazioni per quanto riguarda la procedura per ottenere il rimborso dei pedaggi autostradali dei transiti del 2021 (delibera Albo degli autotrasportatori n. 7 del 10 maggio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 30 maggio 2022).
ESCLUSI GLI EURO 3
La prima cosa importante da segnalare è che sono esclusi dal rimborso del pedaggio i veicoli Euro 3.
MODALITÀ DI RICHIESTA
Per quanto riguarda le modalità di richiesta, anche quest’anno, come nel 2021, sono state previste due fasi.
- Nella prima si dovrà prenotare la domanda di rimborso dei pedaggi autostradali in una fascia oraria definita e cioè dalle ore 9.00 del 6 giugno 2022 alle ore 14.00 del 12 giugno 2022. La prenotazione deve essere fatta esclusivamente attraverso l’applicativo «Pedaggi» nel portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (Servizi – Gestione Pedaggi).
- Nella seconda fase occorrerà invece inserire i dati relativi alla domanda e la firma e poi inviare la domanda stessa, sempre in una fascia oraria precisata, ovvero dalle ore 9.00 del 27 giugno 2022 alle ore 14.00 del 22 luglio 2022.
DA CHI PUÒ ESSERE CHIESTO IL RIMBORSO E PER QUALI VEICOLI
La riduzione compensata può essere richiesta da imprese, cooperative a proprietà divisa, consorzi, società consortili e raggruppamenti per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati a partire dal 1°gennaio al 31 dicembre 2021.
I veicoli che possono usufruire della riduzione sono mezzi di proprietà o in disponibilità, utilizzati per servizi di autotrasporto di cose, di classe Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore o ad alimentazione alternativa o elettrica, rientranti, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.
TRASPORTI IN CONTO PROPRIO, ALMENO 200 MILA EURO DI PEDAGGI
Qualora all’interno di consorzi, cooperative o raggruppamenti siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, il fatturato prodotto da queste ultime non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato, ma ciascuna di tale impresa per aver diritto al rimborso deve aver sostenuto costi per pedaggio autostradali di almeno 200 mila euro.
VALORE DEL FATTURATO, ORE NOTTURNE E PEDAGGI A RISCOSSIONE DIFFERITA
Come per lo scorso anno, la riduzione dei pedaggi è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi – purché pari almeno a 200.000 euro – ed essa non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.
Un’ulteriore riduzione compensata è prevista se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne – fermo restando il limite del 13% – vale a dire ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00 ovvero uscita prima delle ore 6.00.
Tali riduzioni sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
CALCOLO DELLA RIDUZIONE
La riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe Euro del veicolo e della relativa percentuale di riduzione – invariata rispetto allo scorso anno – secondo i valori indicati nella tabella seguente:
L’Albo autotrasporto rimborserà i soggetti aventi titolo attraverso le società di gestione dei pedaggi (“service provider”), con le modalità stabilite nelle convenzioni tra tali società e il Comitato centrale.