Lo scorso 20 dicembre la Commissione Europea aveva pubblicato una raccomandazione con cui concedeva facoltà ai singoli Stati membri di non applicare sanzioni nei primi due mesi (vale a dire gennaio e febbraio 2025) di aggiornamento obbligatorio dei tachigrafi di prima generazione con quelli di seconda per le aziende di autotrasporto impegnate in trasporti internazionali con veicoli oltre le 3,5 ton. Il ministero dell’Interno italiano ha raccolto tale invito e con apposita circolare ha reso inapplicabili le sanzioni fino al 1° marzo 2025. Da quel giorno, invece, chi non avrà provveduto al retrofit del tachigrafo sarà punibile con multe da 866 a 3.464 euro, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che varia da 15 giorni a tre mesi.
Una precisazione: i veicoli di peso superiore a 3,5 ton. immatricolati a partire dal 21 agosto 2023 e utilizzati per trasporti internazionali, hanno tempo per provvedere all’aggiornamento fino al 18 agosto 2025, mentre quelli di peso compreso tra 2,5 e 3,5 ton possono procrastinarlo fino al 1° luglio 2026.
Infine, la circolare ministeriale che accoglie la proroga delle sanzioni, ricorda che l’articolo 31 della Legge 177/2024 – quella che ha riformato il codice della strada – esenta dall’uso del tachigrafo i veicoli adibiti al trasporto di denari o di valori e quindi anche dall’applicazione dei tempi di guida e di riposo disciplinati dal Regolamento n. 561/2006.