Se un veicolo ha la revisione scaduta può ugualmente ottenere il Documento unico di circolazione e di proprietà? A questa domanda risponde in modo sostanzialmente positivo la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIMS, con alcune puntualizzazioni contenute in una circolare del 27 aprile. Secondo il ministero cioè il documento unito è rilasciabile anche se gli intestatari abbiano già richiesto la seduta di revisione o se la revisione ha ottenuto come esito «Ripetere» in tre eventualità specifiche:
– la reimmatricolazione a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe;
– la produzione del duplicato del documento unico a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del documento originale o a seguito di variazione della denominazione dell’impresa o della sua sede o di aggiornamenti tecnici che non assorbono gli obblighi di revisione;
– la produzione del duplicato del documento unico a seguito di costituzione, trasferimento, modifica del titolo in base a cui l’intestatario ha la disponibilità dei veicoli (proprietà, leasing, usufrutto, ecc). Unica eccezione è il caso di cessione del parco veicolare e del trasferimento d’azienda finalizzata all’ottenimento dell’accesso al mercato.
In questi ultimi casi sarà compito della Motorizzazione, in sede di controllo preliminare, verificare se effettivamente i veicoli ceduti o inseriti nell’atto di trasferimento di azienda abbiano ottenuto o meno valida revisione.
La circolare puntualizza pure che siccome il documento unico evidenzia la data in cui è avvenuta l’ultima revisione con esito «Regolare», se questa è scaduta, il nuovo documento non abilita a circolare su strada. Di conseguenza se il veicolo circola ugualmente, di tale infrazione risponderanno sia il proprietario del mezzo, sia il suo conducente.