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Patentini ADR e certificati consulente sicurezza: ecco le nuove deroghe

30 settembre 2021: è questa la nuova scadenza per le validità dei certificati di formazione dei conducenti e per quelli di consulente della sicurezza

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Anche l’ADR ottiene la sua dote di proroghe. Con gli Accordi multilaterali M333 e M334 sottoscritti dal ministero delle Infrastrutture lo scorso 23 marzo, dedicati al trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose su strada, vengono nuovamente portate in avanti alcune scadenze relative a documenti e certificati di questo settore, un po’ come era avvenuto in passato con gli accordi M330 e M324. Ma vediamo il contenuto di questi accordi.

M333: certificati di formazione dei conducenti

Tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR (anche noto come patentino ADR) la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021 restano validi fino al 30 settembre 2021, derogando così alle disposizioni del primo paragrafo del punto 8.2.2.8.2 dell’ADR. Tali certificati sono rinnovati per 5 anni se il conducente fornisce la prova di partecipazione a un corso di aggiornamento e se ha superato un esame entro il 1°ottobre 2021. Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza del documento da rinnovare.

L’accordo è valido fino al 1° ottobre 2021 per i trasporti sui territori dei paesi firmatari. Se uno di questi paesi, prima di tale data, revoca l’adesione all’accordo, continuerà a valere soltanto in quelli che non lo abbiano revocato.

M334: certificati per il consulente della sicurezza

Tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose la cui validità scade tra il 1°marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restano validi fino al 30 settembre 2021. La validità di questi certificati è prorogata di 5 anni dalla data della sua scadenza originaria se i titolari hanno superato un esame prima del 1° ottobre 2021.

Anche in questo caso l’accordo è valido fino al 1° ottobre 2021 per i trasporti sui territori dei paesi firmatari. E rimane valido, se un paese revoca l’adesione, negli altri paesi firmatari. Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono comunque essere applicate.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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