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Obblighi di pesatura container: nuovi oneri per chi ricorre al Metodo 2

Una circolare ministeriale chiarisce la certificazione che lo Shipper deve produrre per poter essere inserito nell’elenco delle aziende abilitate a utilizzare il «Metodo 2». Ci sono sei mesi per le comunicazioni

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Ci sono delle novità relativa alla pesatura dei container, effettuata in particolare con il Metodo 2. Per comprendere di cosa si tratta facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti. Ricordiamo innanzi tutto che la dichiarazione VGM (Verified Gross Mass), riferita al peso del container ottenuto sommando il peso netto di merce, materiale di imballo e di rizzaggio e il peso della tara del container, è stata resa obbligatoria dal luglio 2016 dal regolamento SOLAS visto il numero di incidenti che si verificavano sulla base di dichiarazioni non precise, perché è evidente che se un container pesa più di quanto dichiarato finisce per far saltare il bilanciamento dell’imbarcazione che lo andrà a ospitare. Così, oggi, chi deve imbarcare un container (di qualunque tipo sia, dagli standard ai tank fino ai flat racks) deve determinare appunto la VGM attraverso una pesatura che può avvenire in due modi:

  • con il primo, utile a ottenere il peso del container completo, una volta che questo è imballato e sigillato, viene pesato dallo shipper attraverso uno strumento calibrato e omologato. Al peso totale vanno poi sottratte le tare del camion riportate nelle carte di circolazione e la massa di carburante nel serbatoio dichiarata dal vettore stradale;
  • con il secondo, utile a ricavare il peso dei singoli elementi all’interno del container, il caricatore o altri operatori incaricati possono pesare tutti i colli, i materiali di rizzaggio, fardaggio e imballaggio e aggiungere ad essi la tara del container.

A questo riguarda la circolare n.160 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, datata 27 ottobre 2020, chiarisce la certificazione che lo Shipper deve produrre per poter essere inserito nell’elenco delle aziende abilitate a utilizzare il «Metodo 2».

Più precisamente puntualizza tali aspetti:
1. la certificazione della procedura di pesatura Metodo 2 deve essere rilasciata da un organismo accreditato;
2. l’obbligo di certificazione è limitato alla sola procedura di pesatura e non all’intero processo produttivo;
3. la certificazione deve contenere un esplicito richiamo alla procedura di pesatura per la determinazione della massa lorda verificata (VGM) Metodo 2;
4. le aziende che intendono essere abilitate a utilizzare il Metodo 2 di pesatura ed essere iscritte nel relativo Registro presso il Comando Generale, devono inviare tutta la certificazione, indicando espressamente «Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per la determinazione della Massa Lorda verificata del contenitore (VGM) secondo il metodo 2 previsto dagli emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convenzione Solas 74 come emendata»;
5. le aziende già iscritte nel Registro come abilitate a utilizzare il Metodo 2 di pesatura dei container sono comunque tenute ad aggiornare la certificazione entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione della circolare, vale a dire dal 27 ottobre 2020, sempre indicando la dicitura riportata al punto 4. In mancanza, si procederà alla loro cancellazione dal Registro;
6. le comunicazioni al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto vanno inviate all’indirizzo mailcgcp@pec.mit.gov.it;
7. per le comunicazioni al Comando Generale è disponibile un modello di comunicazione, a cui vanno allegati i seguenti documenti:
– certificazione della procedura di pesatura;
– visura camerale in corso.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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