Normalmente l’Iva la paga chi emette una fattura. Soltanto in casi particolati (disciplinati dall’art. 17 del Dpr 633/1972) questa regola si inverte. Nel senso che si adotta al contrario un’inversione contabile che fa ricadere l’applicazione dell’imposta su chi riceve un bene o una prestazione (e quindi la fattura). Con l’approvazione della legge di Bilancio, avvenuta oggi in Senato, anche l’autotrasporto e la logistica entrano tra i settori interessati da questo meccanismo, definito in genere reverse change, nel senso che si applicherà alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. Detto altrimenti, invece che il vettore o il trasportatore a versare l’imposta, senza possibilità di compensazione, sarà direttamente il committente, seppure in nome per conto del trasportatore. E il versamento dovrà avvenire entro il mese successivo alla data di emissione della fattura, anche se entrambi ne saranno solidalmente responsabili. Tale solidarietà si conserva in caso di irregolarità, perché anche in tale ipotesi per il committente si prefigura il rischio di pagare una sanzione amministrativa compresa fra i 250 e i 10.000 euro, del cui pagamento sarà solidalmente obbligato pure il vettore.
La legge di Bilancio non dice molto di più. Quindi, si potrebbe andare a verificare come viene applicato il reverse change in altri contesti, perché è molto probabile che si seguiranno procedure analoghe. Per evitare confusioni, però, conviene attenersi alla previsione normativa, che rinvia a uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per individuare i termini e le modalità di attuazione del meccanismo, che viene giustificato come uno strumento di lotta all’evasione fiscale. In genere, infatti, si ipotizza che coinvolgendo il beneficiario dei servizi nel pagamento dell’imposta al posto del vettore, si evita che il primo detragga l’imposta anche quando il secondo non ha effettuato il versamento
Ricordiamo che una parte del mondo logistico ha espresso esplicito plauso per la misura. Anzi, Assologistica ha anche rivendicato la paternità del provvedimento, concepita insieme a un pacchetto di altre proposte finalizzate a «rendere la filiera logistica sostenibile nei fatti».