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Novità del decreto Flussi: formazione e CQQ nel paese di origine dello straniero

La legge di conversione del decreto flussi, apparsa in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 maggio, introduce la possibilità di far entrare autisti stranieri che abbiamo seguita una formazione nel proprio paese. E tutto lascia presupporre che in questo modo si possa far loro ottenere anche la CQC

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Abbiamo parlato più volte del decreto flussi e della finestra concessa anche all’autotrasporto per il reclutamento di autisti. Ma abbiamo anche più volte sottolineato quella sorta di black out normativo in base al quale per fare l’autista in Europa (e quindi anche in Italia) è necessario disporre di Carta di Qualificazione del Conducente, ma nessuno di quelli che potrebbero arrivare per salire sui camion italiani possono essere titolari di questo attestato.

La cosa sembra essere stata almeno in parte risolta con la legge di conversione del decreto, diventata ora la Legge n. 50 del 5 maggio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno. All’articolo 3 di questa legge è stata inserita una disposizione concepita proprio per l’ingresso e il soggiorno al di fuori delle normali quote riservate agli autisti, seppure limitatamente agli anni 2023 e 2024. Più precisamente si concede la possibilità a conducenti di Paesi terzi di entrare in Italia tramite la possibilità di organizzare prima, nei luoghi di origine dei lavoratori stranieri, dei corsi di formazione professionale. Corsi che quindi potrebbero essere anche finalizzati all’acquisizione della CQC. Questa possibilità è concessa, in particolare, alle associazioni datoriali rappresentate nel CNEL, o anche le loro articolazioni territoriali, dopo aver concordato le attività formative da svolgere direttamente nei Paesi di origine con gli organismi formativi, con gli operatori dei servizi per il lavoro accreditati o anche con enti e associazioni operanti nel settore dell’immigrazione. Una procedura, quindi, semplificata, visto che non viene richiesta un’intesa ulteriore con il ministero.

Lo stesso articolo, poi, precisa che, a formazione avvenuta e, quindi, ad attestato conseguito, questi potenziali autisti hanno tre mesi di tempo per poter entrare in Italia, seguendo le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari (quelle cioè descritte nell’art 27 Dlgs 286/98).

Nella legge di conversione, infine, è prevista anche un’altra novità: quella di riservare quote ulteriori rispetto a quelle già previste, per gli apolidi e per i rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo, per concedere loro la possibilità di entrare in Italia a svolgere lavori stagionali o subordinato, laddove questi stranieri siano cittadini di Paesi con cui l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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