Un’altra sentenza favorevole a un autotrasportatore è stata emanata dal giudice di pace di San Miniato (PI), in una causa patrocinata per il ricorrente dall’avv. Roberto Iacovacci. La multa in discussione era stata comminata dalla Polizia provinciale di Pisa per la presunta violazione dell’art. 142, 8° comma del Codice della Strada (superamento dei limiti di velocità), con una sanzione pecuniaria di 347 euro, oltre le spese di notifica e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del trasgressore.
Nella lunga motivazione della sentenza, l’argomento che ha spinto il giudice a decidere a favore del multato riguarda il verbale di verifica periodica di funzionalità del dispositivo di rilevamento della velocità. Questo verbale serve infatti ad «attestare il perfetto funzionamento dello strumento elettronico nel tempo e cioè tra una verifica periodica di taratura e l’altra, in genere eseguite nell’intervallo di un anno».
Ma nel caso specifico il documento presentava una serie di vizi formali che non garantivano che il dispositivo avesse sempre funzionato adeguatamente. Il documento era innanzitutto privo di un numero di protocollo (come peraltro tutti gli atti della P.A.) che potesse identificare la data certa in cui era stato compilato. Inoltre il verbale non era conforme alle indicazioni contenute negli allegati dell’art. 5 del DM 282/2017, normativa che richiede che nella dichiarazione vengano indicati i veicoli per categoria e per differenziazione della velocità. «Sono questi – spiega il giudice – elementi necessari ad una corretta esecuzione della verifica, con riferimento ad ogni tipologia di veicolo e di velocità di marcia». E senza questi contenuti non è possibile provare pienamente la perdurante funzionalità dello strumento elettronico di rilevazione della velocità impiegato nel contesto.
Poiché quindi la Prefettura pisana non ha assolto l’onere della prova del costante corretto funzionamento dell’apparecchiatura nell’intervallo tra una verifica periodica di taratura e l’altra, il ricorso è stato accolto e l’ordinanza-ingiunzione integralmente annullata.