Se l’autovelox è collocato in una posizione in cui non è ben visibile, la multa comminata per eccesso di velocità dovuta al rilevamento è da considerarsi nulla. È questo il senso della sentenza del giudice di pace di Guardia Sanframondi (Benevento), che ha annullato una sanzione per eccesso di velocità ad un conducente di un’azienda di trasporto merci. L’impresa, patrocinata dall’avv. Roberto Iacovacci, aveva contestato l’infrazione, adducendo, tra l’altro, la mancata visibilità del dispositivo per il rilevamento che aveva segnalato lo sforamento dei limiti di velocità.
Il giudice di pace, rifacendosi ad una serie di sentenze della Corte di Cassazione, ha dato ragione all’azienda, constatando che l’autovelox, posizionato su un palo oltre due metri fuori dalla carreggiata, non era ben visibile dal posto di guida dell’autista.
«L’obbligo di segnalare preventivamente e rendere ben visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità – spiega infatti la sentenza – ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, è stato introdotto a partire dall’entrata in vigore… della legge 2 ottobre 2007 n. 160, che ha inserito l’art. 142 C.d.S., comma 6 bis». Questa nuova norma ha prescritto che tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale abbiano «l’obbligo, a pena di nullità dell’accertamento, di preventiva segnalazione e di ben visibilità».
In altre parole, la Polizia stradale è obbligata senza eccezioni a segnalare la presenza di un autovelox prima di incrociarlo e a renderlo ben distinguibile. Se queste condizioni non vengono garantite, l’accertamento non avrebbe valore, altrimenti «la normativa rimarrebbe una prescrizione priva di conseguenze». Inoltre il potere di imporre sanzioni della Pubblica Amministrazione in materia di circolazione stradale non deriva «dall’intento di sorprendere l’automobilista indisciplinato», ma da quello di tutelare la sicurezza stradale. Nel caso specifico, la Prefettura di Benevento avrebbe quindi dovuto provare la perfetta visibilità dell’autovelox, mentre nulla è stato osservato al riguardo.
La presenza – annunciata della segnaletica – e la buona visibilità dell’autovelox costituiscono insomma una condizione necessariaperché l’accertamento della velocità risulti legittimo e, se questi requisiti mancano, la multa è nulla.
Il ricorso è quindi stato accolto, la multa e l’ordinanza/ingiunzione conseguente annullata e le spese compensate tra le parti.