Se non si effettua la revisione biennale del tachigrafo, fino ad oggi si veniva puniti sulla base delle norme in materia contenute nell’art.179 del Codice della strada. Quello che al secondo comma prevede che chiunque circola con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che supera i 3.000 euro e che in più comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione di 10 punti dalla CQC.
Anita, l’associazione di categoria dell’autotrasporto aderente a Confindustria, ha però chiesto un chiarimento a proposito al ministero dell’Interno, obiettando che quella sanzione veniva applicata anche se nell’articolo non era contenuta la specifica fattispecie, «ritenendosi evidentemente inefficiente a prescindere l’apparecchio di registrazione»
Secondo l’interpretazione sostenuta dall’associazione e confortata anche da diversa letteratura in materia, per la mancata revisione biennale del dispositivo avrebbe dovuto essere richiamato più correttamente l’art.19 della legge 727/1978. Ricordiamo che questa legge era stata emanata in attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 – e successive modificazioni e integrazioni – che istituiva appunto il dispositivo di rilevamento delle attività del conducente.
Il ministero, con una nota del 29 novembre scorso, ha riconosciuto come corretta l’interpretazione di Anita. «L’impianto normativo vigente – spiega la nota – non prevede una sanzione specifica per l’ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo. E nemmeno la tabella di classificazione delle infrazioni gravi alle norme UE trova corrispondente attuazione nell’ordinamento nazionale», perché l’art.17, comma 2 Cds, ugualmente non contempla la menzionata ipotesi relativa alla revisione.
Il ministero ha perciò confermato che «qualora un veicolo all’atto del controllo di polizia abbia la revisione biennale del tachigrafo scaduta, dovrà essere contestata la sanzione residuale prevista dell’art.19 della legge 727/1978». Si tratta in sostanza di una multa da 52 euro (senza punti o sanzioni accessorie).