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Il trazionismo non è noleggio e quindi non richiede registrazione al RE

È questo il senso della risposta fornita dal viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, a un’interrogazione parlamentare, giustificandola con l’osservazione che il trazionismo si distingue dal noleggio perché nel primo, contrariamente al secondo, chi muove il veicolo non ne ha la libera disponibilità, in quanto asseconda istruzioni altrui. Ma allora il caso del padroncino che noleggia il camion da un’azienda di trasporti che gli assegna anche un viaggio, come si può inquadrare?

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Domanda: le aziende che utilizzano un mezzo a noleggio sono obbligate, prima dell’utilizzo, a effettuare la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi. Anche se il contratto è di breve durata e anche se il veicolo è un semirimorchio. Ma se l’allestimento in questione in realtà è soltanto affidato a un trasportatore per farlo trazionare da un posto all’altro, anche questo è noleggio? E quindi anche in questo caso va effettuata la registrazione al REN?

Il quesito sollevato in un’interrogazione parlamentare

Il quesito non è peregrino, né un parto della nostra fantasia, ma la trascrizione più o meno fedele dell’interrogazione parlamentare che l’onorevole Gaetana Russo (Fratelli d’Italia) ha posto ai ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla fine di luglio. La risposta, fornita dal viceministro Edoardo Rixi davanti alla IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati – lo diciamo subito – ha escluso che il trazionismo possa essere qualificato come un noleggio e che quindi possa essere gravato da particolari burocrazie.

Ma vediamo il ragionamento seguito per giungere a una tale conclusione per poi eventualmente sollevare quesiti ulteriori.

Rixi: «Il trazionista, contrariamente a chi noleggia, non ha disponibilità del veicolo»

Rixi ha spiegato che il trazionismo è una prassi consolidata e assolutamente compatibile con le regole comunitarie, malgrado non esista in tal senso un conforto normativo di Bruxelles. Di fatto – ha puntualizzato «il trazionismo può inquadrarsi come un contratto di trasporto, tra un trazionista e il titolare del rimorchio o semirimorchio». La ragione per cui non può definirsi «noleggio» è la seguente: «Nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità di chi esegue il trasporto, che viene effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato». Come a dire, il trazionista non utilizza il veicolo come meglio crede, ma soltanto assecondando la volontà e le indicazioni del proprietario del veicolo. Pertanto, il trazionismo non risulta in contrasto con le nuove disposizioni in materia di noleggio e di registrazione al REN.

Chiarita tale improbabile sovrapposizione tra i due istituti, il viceministro ha aggiunto che al momento attuale non reputa opportuno emanare indicazioni o disposizioni sul trazionismo, in quanto «risulta essere abitualmente utilizzato senza particolari criticità e che l’eventuale regolamentazione richiederebbe una previa verifica con la Commissione europea».

Un dubbio: il noleggio ai padroncini da parte di aziende di autotrasporto

A questo punto, allora, si pone un’altra questione: sul mercato esistono diverse società di noleggio volute da grandi aziende di autotrasporto; queste stesse società stabiliscono delle relazioni con alcuni piccoli autotrasportatori – altrimenti detti «padroncini» – ai quali poi, insieme ai viaggi di trasporto, affidano anche un camion a noleggio. E qui arriva la domanda: se il padroncino che ottiene da un noleggiatore un camion con cui di fatto effettua esclusivamente trasporti commissionatigli da una società facente parte dello stesso gruppo del noleggiatore, si può dire che ne ha piena disponibilità? Detto altrimenti, se il poter disporre del veicolo è l’elemento distintivo tra noleggio e trazionismo, il caso descritto rientra nella prima o nella seconda eventualità?

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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