Fino a oggi a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico, di colui cioè chiamato ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa in maniera effettiva e continuativa e per questo – lo ricordiamo – munito di idonei titoli di studio, esperienza nei settori di attività e idoneità in termini di conoscenze e competenze da provare tramite apposite verifiche, poteva essere:
– il titolare o legale rappresentante dell’impresa
– un dipendente
– un soggetto esterno all’organizzazione.
Ora, invece, dopo che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legge 17 ottobre 2024 n.153 (DL Ambiente), può essere nominato Responsabile Tecnico anche il Legale Rappresentante della stessa impresa, a condizione che, così come prevede il nuovo comma 16 bis dell’art. 212 del D.Lvo 152/06, abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico per almeno 5 anni consecutivi nella stessa impresa.
Inoltre il decreto Ambiente, tra le altre disposizioni relative alla razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifica di siti contaminati e di dissesto idrogeologico, modifica all’articolo 4 la composizione dell’Albo Gestori Ambientali, integrandola con due nuove figure. O meglio, la prima, scelta come rappresentante delle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori, è del tutto inedita. La seconda, invece, proviene dalla categoria dei gestori dei rifiuti, che era già rappresentata con due membri che adesso salgano a tre.