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Il 93% dei dipendenti dell’autotrasporto approva il nuovo CCNL: ecco una risposta a tutti i quesiti

FILT Cgil, FIT Cisl e Uiltrasporti Uil hanno comunicato alle associazioni datoriali lo scioglimento positivo della riserva sull’ipotesi di accordo del rinnovo del contratto collettivo del trasporto, raggiunta in data 18 maggio 2021. Abbiamo analizzato in dettaglio tutti i numeri che contiene

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Arriva lo scioglimento positivo della riserva sul nuovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni sottoscritto lo scorso 18 maggio. A comunicarlo sono le segreterie nazionali di FILT Cgil, FIT Cisl e Uiltrasporti Uil. La comunicazione è diretta alle associazioni datoriali (Confetra, Anita, Agci Servizi, Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Casartigiani, Claai, CNA–Fita, Confartigianato Trasporti, Conftrasporto, Fai, Federlavoro Servizi, Confcooperative, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fedit, Fiap-l, Fisi, Legacoop Servizi, Trasportounito, Fiap, Unitai, Assotir).

Al riscontro positivo sullo scioglimento della riserva si è giunti dopo che le associazioni dei lavoratori hanno svolto assemblee su tutto il territorio nazionale per raccogliere la posizione di lavoratrici e lavoratori aderenti. L’esito delle votazioni ha portato all’accoglimento dei termini dell’accordo con un 93% di consenso. Ora si attende la formazione della Commissione Paritetica per la riforma e l’attuazione del contratto collettivo secondo gli impegni condivisi dalle parti.

Le cifre contenute nel rinnovo

AUMENTI SUI MINIMI TABELLARI

L’aumento di 90 euro lordi, da riparametrare, a regime sui minimi tabellari sarà riconosciuto con le seguenti modalità temporali:

– 15 euro a ottobre 2021
– 25 euro a ottobre 2022
– 20 euro a ottobre 2023
– 30 euro a marzo 2024

UNA TANTUM

A copertura del periodo di carenza contrattuale (cioè quel periodo nel quale il contratto collettivo risulta scaduto) ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula dell’accordo (18 maggio 2021) viene corrisposto un importo forfettario lordo di 230 euro, suddiviso in 3 parti (100 euro con la mensilità di luglio 2021, 50 euro con la mensilità di ottobre 2021 e infine 80 euro con la mensilità di aprile 2022), maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Per il calcolo del valore mensile si deve prendere a computo gli effettivi mesi di carenza che sono determinati prendendo in considerazione esclusivamente i mesi di calendario quindi:

– 12 mesi per l’anno 2020 (il CCNL è scaduto il 31 dicembre 2019),
– 5 mesi per l’anno 2021 (il rinnovo del CCNL è stato siglato in data 18 maggio 2021).

Parliamo quindi di 17 mesi di carenza, quindi per determinare il valore del rateo mensile che si ottiene dividendo il valore dell’ Una Tantum per 17: valore mensile = 13,52 euro.

Tale valore va erogato ai lavoratori proporzionalmente alla loro presenza in servizio per i mesi cui l’Una Tantum si riferisce. Il criterio che si adotta è quello analogo alla maturazione dei ratei: con rapporto di lavoro che inizia o finisce nel mese ed ha meno della metà di copertura non matura il diritto a percepire la corrispondente quota di U.T.

Alcuni esempi:
– Lavoratore in forza a tempo pieno per l’intero periodo di carenza: euro 230
– Lavoratore in forza a tempo parziale (50%) per l’intero periodo di carenza euro 115
– Lavoratore assunto al 10 novembre 2020: 7 quote di U.T. (13,52 x 7) euro 94,64
– Lavoratore cessato prima del 18 maggio 2021 euro 0
– Lavoratore assunto dal 19 maggio 2021 euro 0
– Lavoratore che cessa dal 19 maggio che era in forza nell’intero periodo euro 230

Per i lavoratori che nel periodo di carenza contrattuale hanno modificato l’orario, l’U.T. va riproporzionata in relazione alla dimensione del rapporto di lavoro nel periodo interessato dalla copertura.
Per i lavoratori assenti nel periodo con copertura retributiva a vari titoli (maternità, infortuni) l’U.T. va erogata.
Per i lavoratori in aspettativa non retribuita l’U.T. non va erogata proporzionalmente ai mesi del periodo di carenza nel quale non avevano diritto alla retribuzione.

EDR

L’accordo prevede la corresponsione a partire dal mese di gennaio 2022 di un importo a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), che non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale, pari a 10 euro mensili che va erogato per 13 mensilità per il 3° livello Super per il personale non viaggiante e per il livello B3 per il personale viaggiante e con relativa riparametrazione per tutti gli altri livelli contrattuali.

Al riguardo è opportuno precisare che:
– l’EDR va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto;
– l’EDR viene erogato per 13 mesi e NON incide su nessun istituto contrattuale;
– l’EDR è utile al calcolo de TFR;
– Ai fini dell’elaborazione del cedolino paga si consiglia di evidenziarlo quale elemento nel corpo del cedolino e non negli elementi di testata.

VALORI DESTINATI ALLA BILATERALITÀ  

La quota di 4 euro per la Bilateralità sarà erogata da gennaio 2022 (di cui 2,5 euro a Sanilog e 1,5 euro a Ebilog). I valori destinati agli enti bilaterali vanno versati nel loro valore pieno per ogni lavoratore senza riproporzionare l’importo per i lavoratori part time.

Sui contenuti del rinnovo del contratto collettivo del trasporto vi riproponiamo anche il videocast di K44Risponde che, dal min. 17′, chiarisce le novità economiche introdotte con Marco Odone, segretario nazionale Uiltrasporti, e Alessandro Peron, segretario generale Fiap. Buona visione!

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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