Un’interessante sentenza del giudice di pace di Roma fornisce nuovi argomenti a favore dei conducenti di veicoli pesanti per quanto riguarda l’utilizzo del cellulare mentre si è alla guida del mezzo, ovviamente seguendo le indicazioni di legge.
Il giudice infatti ha accolto l’opposizione al provvedimento ex art. 6 e 7 d.lgs. 150/2001 con cui veniva sanzionato appunto l’uso del telefonino da parte di un camionista – difeso dall’avv. Roberto Iacovacci – mentre era al volante del proprio autocarro. La ragione è molto semplice: l’organo giudicante ha osservato che l’infrazione non è stata contestata immediatamente. L’agente che aveva inflitto la multa aveva giustificato tale omissione lamentando l’impossibilità o la difficoltà soggettiva a farlo in tempo reale, sia perché il trasgressore era distante dal luogo di accertamento sia perché lo stesso agente era impegnato nella regolamentazione della circolazione. Ma «tale motivazione – ha obiettato il giudice – non appare oggettivamente tale da legittimare la mancata contestazione immediata».
Ma il ragionamento del giudice si spinge anche oltre, ponendosi di fatto un interrogativo conseguente alla situazione appena descritta. Vale a dire, se il verbalizzante era lontano dal trasgressore o stava svolgendo altri compiti, come poteva essere sicuro che l’autista non utilizzasse il vivavoce o un auricolare? Non avendo dunque constatato l’effettiva assenza di questi dispositivi, legittimi per l’uso del cellulare, il comportamento illegittimo non è accertato e di conseguenza non c’è un’oggettiva certezza dell’infrazione.
E questo basta a spiegare il perché il ricorso è stato accolto e perché quindi la multa sia stata annullata.