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Green Pass al lavoro: stop a controlli quotidiani se si consegna copia del certificato

Scattano le nuove regole previste dal DL Green pass, che saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021. Ammessa la consegna della certificazione verde in formato cartaceo al datore di lavoro e chiarita la condotta corretta in caso di scadenza della validità del tampone effettuato durante il turno di lavoro

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 165 del 2021, che opera la conversione del decreto n. 127/21, sono entrate definitivamente in vigore alcune misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo del green pass.

La principale novità riguarda che il fatto che, da oggi, è possibile richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro la copia stampata della certificazione verde Covid-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. L’obiettivo di questa misura è quello di semplificare e razionalizzare le verifiche i lavoratori, evitando quindi i controlli quotidiani in azienda (sin dalla sua introduzione infatti, cioè dallo scorso 15 ottobre, la norma autorizzava i datori di lavoro a verificare le certificazioni giorno per giorno).

Inoltre, in linea con le faq del governo pubblicate alcune settimane fa, la norma conferma che il lavoratore a cui la certificazione scade durante l’orario di lavoro può restare in servizio fino alla fine del turno. Per un autotrasportatore ciò significa che se il proprio green pass – ottenuto a mezzo tampone – scade mentre si trova alla guida del mezzo, gli viene permesso di concludere la giornata lavorativa senza costringerlo a fermarsi.

Altra novità riguarda il fatto che i lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice, mentre l’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori in merito alle disposizioni vigenti in materia di Green pass.

Infine, per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza di Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine dello stato d’emergenza e cioè al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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