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Ex Ilva, per la Cassazione i crediti di trasporto sono prededucibili alla procedura fallimentare

La sentenza ribalta la decisione del Tribunale di Milano in primo grado e riapre la possibilità per il Consorzio Artigiano Autotrasportatori Putignanese - e in generale per le aziende di trasporto che hanno operato per l'acciaieria - di farsi riconoscere i crediti maturati nei confronti dell'azienda, prima dell'avvio della liquidazione

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Importante decisione della prima sezione civile della Corte di Cassazione sulla querelle dei crediti di trasporto maturati dalle aziende di autotrasporto nei confronti dell’ex Ilva, attualmente in amministrazione straordinaria

La Corte ha infatti cassato la decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto il ricorso del Consorzio Artigiano Autotrasportatori Putignanese, che richiedeva il riconoscimento dei crediti prededucibili per l’attività di trasporto prestata all’acciaieria tarantina. Con questa sentenza la causa verrà rinviata al giudice milanese, riaprendo così la possibilità per le aziende di vedersi riconoscere il diritto a incassare le somme dovute prima della liquidazione dei crediti con la ripartizione fra i creditori concorrenti (la cosiddetta prededuzione).

Vediamo di ricapitolare i vari step della vicenda.

LA PRIMA SENTENZA CONTRARIA DEL TRIBUNALE DI MILANO

Nell’ottobre del 2019 Il Consorzio Artigiano Autotrasportatori Putignanese aveva fatto ricorso presso il Tribunale di Milano per ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di oltre 27.500 euro che vantava nei confronti dell’ex Ilva, come corrispettivo ditrasporti effettuati in data anteriore all’apertura della procedura fallimentare.

Il Tribunale il 18 ottobre aveva però respinto il ricorso con tre motivazioni: 

  1. i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d’eccezione, solo quando si tratti di crediti di PMI verso una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e relativamente a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali;
  2. la prededuzione delle attività delle imprese di autotrasporto che consentono la funzionalità degli impianti produttivi va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale;
  3. Nel caso concreto il Consorzio aveva maturato crediti per trasporti in uscita dallo stabilimento di Taranto, relativi a materiale successivo alla produzione, e non a trasporti in entrata di materie prime o di componentistiche di impianti.

LE RAGIONI DEL CONSORZIO

Il Consorzio, ,rappresentato dagli avv. Vincenzo Cellamare e Massimo Campailla dello Studio Zunarelli, ha allora deciso di ricorrere in Cassazione sulla base di due considerazioni.

Innanzitutto il giudice milanese avrebbe male interpretato l’art. 8, comma 1-bis, del DL 91/2017 e dell’art. 3 DL 347/2003, articoli che ammettono la prededuzione ai crediti dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell’Ilva. Sarebbe cioè errata l’affermazione del Tribunale secondo la quale il concetto di «impianti essenziali» vada ricondotto unicamente al ciclo produttivo dell’acciaio, con la conseguenza di restringere il campo applicativo della fattispecie ai soli trasporti di materie prime in entrata. La seconda argomentazione riguarda il fatto che il Tribunale non avrebbe considerato per la decisione la ricostruzione effettuata dal Commissario per la liquidazione, che aveva invece dato parere favorevole all’ammissione del credito in prededuzione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ha in sostanza deciso che entrambi i motivi sono validi, anzi che il secondo assorbe il primo.

«In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese – si legge infatti nella sentenza – l’art. 3, comma 1-ter, del DL 347/2003, convertito nella legge 39/2004, ha previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale». Un caso eccezionale e di stretta interpretazione, che però secondo la Corte è applicabile in questo caso specifico.

“La prededuzione –  continua la sentenza – è stabilita quanto ai crediti anteriori all’ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese… e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali”. Ma all’art. 8 del DL 91/2017, convertito dalla legge 123/2017, il legislatore ha specificato che, in relazione alle imprese di autotrasporto“nella categoria dei crediti prededucibili… rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA”. La deduzione del Tribunale di Milano che questo regime si applicherebbe ai soli trasporti in entrata secondo la Cassazione non ha senso. Nell’art. 8 si comprendono infatti “anche prestazioni postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata: non solo quelle necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, ma anche quelle finalizzate alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute, previsti dal piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria stabilito col DPCM del marzo 2014”. 

In altre parole, il beneficio della prededuzione in favore delle imprese di autotrasporto concerne anche i crediti per le prestazioni di tali imprese che garantiscono la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell’ILVA (oltre che la continuità di quelli cd. essenziali), comprendendo quindi “le attività di autotrasporto che consentano (anche solo) la funzionalità degli impianti produttivi”, non solo di quelli essenziali. 

Insomma, secondo la Corte, per le imprese di autotrasporto rileva anche e solo il collegamento tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’ILVA in quanto tale, perché quest’ultima è di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica. 

“Il Tribunale di Milano – conclude il giudice di Cassazione – non poteva esaurire la questione semplicemente segnalando la mera circostanza che si fosse trattato di trasporti in uscita, senza prendere in considerazione… l’oggetto dell’attività di trasporto in rapporto alla funzione specificamente considerata dal legislatore”.

COSA SUCCEDE ORA

La Corte suprema ha stabilito di annullare la decisione di primo grado e di rinviare la questione allo stesso Tribunale, indicando il criterio cui dovrà attenersi il riesame e cioè:

  • che l’art. 3, comma 1-ter, del DL 347/2003 prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell’ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione (in deroga al principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ.);
  • che tuttavia l’inciso della norma interpretativa di cui art. 8 del DL 91/2017, che collega la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire “la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA”, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi “rientrano” e “consentono”. Dunque “in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica. 

Il tribunale provvederà anche alle spese del giudizio svoltosi in Cassazione.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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