Anche le imprese non «gasivore», tra cui quelle di autotrasporto, potranno fruire del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale. A chiarirlo è una circolare dell’Agenzia delle Entrate, che spiega come in questo tipo di beneficio, che era stata introdotto dal Governo Draghi con una serie di decreti, ricadono «anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un ‘uso energetico’ del gas stesso».
Le Entrate specificano quindi che tra i beneficiari del credito rientrano anche le imprese di autotrasporto che usano il gas naturale, compresso o liquefatto, come combustibile per i camion fino a dicembre 2022.
Nel dettaglio, la circolare indica che:
- per la spesa del secondo trimestre 2022 (aprile-giugno) la percentuale di credito d’imposta è del 25% e la scadenza per la fruizione in F24 è il 31 dicembre 2022 (codice tributo: 6964).
- per il terzo trimestre (luglio-agosto) il credito è sempre del 25% con scadenza per la fruizione al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6971).
- per ottobre-novembre 2022 il credito è del 40% con scadenza al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6986).
- per dicembre 2022 il credito è sempre del 40% con scadenza per la fruizione in F24 al 30 giugno 2023 (codice tributo: in fase di definizione).