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Eccesso di velocità: ingiunzione di pagamento fuori tempo massimo? La multa è nulla

La decisione del giudice di pace di Busto Arsizio si basa sul secondo comma dell'art. 204 del Codice della Strada, che prevede che l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento della sanzione pecuniaria debba essere notificata nel termine di 150 giorni dalla sua adozione. Se si superano invece i 5 mesi la multa non è più valida

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La multa per eccesso di velocità inflitta attraverso un’ordinanza-ingiunzione di pagamento della Prefettura deve essere notificata nel termine di 150 giorni dalla sua adozione; se tale termine viene superato l’ordinanza è nulla e la sanzione scompare.

Con questa decisione il giudice di pace di Busto Arsizio ha dato ragione a una cooperativa che, difesa dall’avvocato Roberto Iacovacci, aveva ricorso contro una sanzione ex art. 142, 8º comma del Codice della Strada (superamento del limite di velocità di 130 km/h lungo l’autostrada A8 tra 10 e 40 km/), comminata il 1° febbraio 2020.
La coop aveva fatto ricorso nei tempi previsti e il 15 aprile 2020 questo era giunto al Prefetto di Varese. Il prefetto però lo aveva rigettato l’11 novembre dello stesso anno, chiedendo al contempo il pagamento della sanzione pecuniaria. La cooperativa si era appellata anche contro questo provvedimento, poiché riteneva che non fossero stati rispettati i termini previsti dagli artt. 203 e 204 C.d.S.

Il giudice ha così esaminato cosa dice la legge. A norma dell’art. 203 C.d.S. il trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, può proporre tra l’altro ricorso al prefetto del luogo della violazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, il prefetto trasmette il ricorso all’ufficio o al comando cui appartiene l’organo accertatore, corredandolo dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione. A sua volta il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore deve trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso direttamente o dal ricevimento degli atti da parte del prefetto. Gli atti, insieme alla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

L’art. 204 C.d.S stabilisce inoltre che il prefetto, esaminati il verbale, gli atti prodotti, il ricorso e i documenti allegati, se ritiene fondato l’accertamento adotti, entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione. Passati questi termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
In sintesi, quindi, il secondo comma dell’art. 204 prevede che l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria debba essere notificata nel termine di 150 giorni dalla sua adozione.

Nel caso in esame, invece, il ricorso gerarchico è stato consegnato al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni il 15 aprile, per cui l’ordinanza avrebbe dovuto essere emessa a ottobre 2020, invece dell’11 novembre, data che supera i termini perentori stabiliti.
Il giudice di pace ha così dichiarata nulla l’ordinanza prefettizia «perché tardivamente assunta», accogliendo così il ricorso e annullando la multa.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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