Quando si presenta una domanda per dimostrare il requisito di stabilimento, necessaria per l’accesso alla professione, bisogna versare anche un’imposta di bollo? Il ministero ha posto questa domanda all’Agenzia delle Entrate e la risposta l’ha riportata all’interno di una circolare ministeriale del 3 novembre, in cui si chiarisce che in effetti l’imposta di bollo è dovuta, ma in cui si specifica che non spetta all’Agenzia stabilire quando sia necessario rilasciare una nuova autorizzazione di iscrizione al REN o meno.
La presentazione della domanda, in effetti, è stata prevista dal ministero con circolare del 13 maggio scorso, sia per le imprese già esercenti l’attività alla data del 17 aprile 2022 (data di entrata in vigore del Decreto 145/2022, di attuazione del Regolamente UE 2020/1055) sull’accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto, sia per quelle di nuova istituzione.
È stato quindi lo stesso ministero a chiarire che va distinta la prima iscrizione al REN e l’adeguamento del requisito di stabilimento alle nuove prescrizioni introdotte dal Regolamento n.2020/1055.
Nel primo caso l’imposta di bollo è dovuta, mentre nel secondo, essendo una semplice comunicazione, non è dovuta. Tranne nel caso in cui l’impresa non richieda anche il rilascio di certificato attestante l’iscrizione al REN.
In quest’ultimo caso la domanda va redatta tenendo presente l’allegato 1-bis della stessa circolare del 3 novembre e assolvere al pagamento dell’imposta di bollo.
In ogni caso la dimostrazione del requisito di stabilimento va presentata entro il 13 maggio 2023, così come prevede la circolare ministeriale del 13 maggio 2022.