Di proroga in proroga. A un mese circa di distanza dalla circolare n. 2143 del 21 gennaio 2021 con cui il ministero dei Trasporti italiano aveva aggiornato, dopo lo slittamento al 30 aprile 2021 del termine dello stato di emergenza, tutte le proroghe delle scadenze di patenti, CQC, certificati ADR e altre abilitazioni fino al prossimo 29 luglio 2021, il Parlamento Europeo lo scorso 11 febbraio ha approvato il Regolamento proroghe di validità in ambito comunitario di documenti e attestati di interesse per il trasporto, ulteriori rispetto a quelle contenute nel Regolamento 698/2020.
Senonché siccome tale atto normativo copriva il periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, il nuovo Regolamento concede altra proroga di 10 mesi che copre dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021. Andiamo a vedere per quali documenti, ricordando che ogni Stato membro può decidere sia di chiedere alla Commissione, entro il 31 maggio prossimo, ulteriore proroga di non oltre 6 mesi per le scadenze di CQC, patenti, tachigrafi, revisioni e licenze comunitarie, sia di usufruire delle proroghe un po’ come successo con il Regolamento 698/2020.
CQC. I termini per completare la formazione periodica scaduti tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono prorogati di 10 mesi, così come la validità della marcatura del codice armonizzato “95”, apposta sulla patente di guida o sulla CQC sulla carta di qualificazione del conducente. Se la stessa marcatura in base al Regolamento 698/2020 scadeva tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 è prolungata di altri 6 e comunque non oltre il 1° luglio 2021.
PATENTI. La validità di patenti di guida scadute o in scadenza tra settembre 2020-giugno 2021 è prorogata per 10 mesi dalla data di scadenza, mentre quella la cui scadenza cadeva nello stesso periodo è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021.
ISPEZIONE TACHIGRAFI. Le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi in scadenza tra settembre 2020-giugno 2021 devono essere condotte entro 10 mesi dalla data in cui si sarebbero dovute svolgere.
CARTE CONDUCENTE. Se l’autista richiede rinnovo della carta tachigrafica ai sensi del paragrafo 1, art. 28 del Regolamento 165/2014 tra settembre 2020-giugno 2021, le autorità statali competenti rilasciano nuova carta entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quel momento all’autista può applicare la procedura prevista dalla normativa per carte sottratte, danneggiate o smarrite (ovvero quella di stampa a inizio e fine viaggio le indicazioni necessarie su veicolo, conducente e periodi di guida) a condizione che possa dimostrare di aver richiesto nei termini (entro 15 giorni prima della scadenza) il rilascio della nuova carta. Se invece l’autista ha chiesto sostituzione tra settembre 2020-giugno 2021, le autorità rilasciano carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta e il conducente può guidare fino a quando non la riceve se dimostra di aver restituito la carta alle autorità perché danneggiata o non funzionante.
CONTROLLI TECNICI E REVISIONI. I controlli tecnici che per legge si sarebbero dovuti svolgere settembre 2020-giugno 2021 sono prorogati per 10 mesi, così come i certificati di revisione, con data di scadenza nello stesso periodo.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE. Rispetto al requisito di stabilimento, se la condizione relativa ai veicoli in disponibilità non può essere soddisfatta tra settembre 2020-giugno 2021, le autorità possono concedere all’impresa un termine non superiore a 12 mesi per il reintegro del requisito. Lo stesso per l’idoneità finanziaria rispetto agli esercizi relativi allo stesso periodo. Se la decisione dell’autorità è intervenuta tra il 28 maggio e l’entrata in vigore del nuovo regolamento, dando all’impresa un termine per provvedere alla regolarizzazione, l’autorità può prorogare tale termine sempre che non fosse già scaduto alla data di entrata a regime del medesimo regolamento. Il termine prorogato non potrà superare i 12 mesi.
LICENZE COMUNITARIE E ATTESTATO CONDUCENTE. La validità delle licenze comunitarie in scadenza tra settembre 2020-giugno 2021 si considera prorogata di 10 mesi, al pari delle copie certificate conformi e agli attestati del conducente;
Le nuove disposizione entrano in vigore dall’11° giorno dalla pubblicazione del Regolamento nella GUCE.