Come vi abbiamo raccontato in una recente puntata del nostro podcast K44, dal prossimo 2 febbraio gli Stati membri dell’Ue dovranno recepire la Direttiva 1057/2020 sul distacco degli autisti di veicoli industriali. Scopo della Direttiva, che è parte integrante del Pacchetto Mobilità, è di rendere più stringenti le norme sull’esercizio del trasporto stradale di merci ed evitare fenomeni di concorrenza sleale tra imprese europee. La principale novità riguarda il fatto che, d’ora in poi, il distacco dovrà essere provato in maniera incontestabile con l’utilizzo del portale connesso al sistema di informazione del Mercato Interno (IMI), multilingue e del tutto gratuito.
Tuttavia, sono sorti alcuni dubbi su come funzionerà l’applicazione del distacco di autisti e per questo motivo la Commissione Europea ha pubblicato online un documento di chiarimento in cui riepiloga le principali FAQ – 40 in tutto – che le sono arrivate.
Nel documento la Commissione spiega innanzitutto che il portale per inserire le dichiarazioni di distacco dei conducenti all’interno della Ue è già operativo ed è raggiungibile al seguente link https://www.postingdeclaration.eu/landing. Anche se il portale è stato reso accessibile dal 21 gennaio – si legge nel documento – le dichiarazioni caricate e prodotte saranno utilizzabili solo a partire dal 2 febbraio 2022.
Deroghe per i trasporti bilaterali
Venendo alle FAQ e quindi ai dubbi che la Commissione chiarisce in merito all’applicazione del distacco, vi riportiamo qui di seguito alcuni dei principali punti che vengono affrontati. Uno riguarda il trasporto internazionale bilaterale. Viene chiesto cioè se ci sono deroghe per chi effettua solo operazioni bilaterali (ossia caricando, ad esempio, un autocarro completo di merci in Italia e scaricandole tutte in Francia e viceversa). A questo proposito viene chiarito che gli autisti non risultano distaccati (e quindi sono esonerati dalla dichiarazione) quando svolgono trasporti internazionali bilaterali.
«Inoltre – si legge nella risposta della Commissione – i conducenti non sono considerati distaccati quando transitano in uno Stato membro senza caricare o scaricare merci. Tuttavia, se il vostro conducente effettua anche altri tipi di operazioni (ad esempio cabotaggio) in/da/verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, sarà considerato distaccato in tale Stato membro e dovreste presentare una dichiarazione di distacco per quel conducente allo Stato membro in cui il conducente sarà distaccato».
Nessun limite al numero di targhe
Un’altra questione che riportiamo riguarda se «esiste un limite al numero di targhe che possono essere inserite in una dichiarazione», considerato che è possibile che un autista possa cambiare più volte veicolo durante il suo distacco. La Commissione chiarisce che «non vi è alcuna limitazione per un numero di targhe che può essere aggiunto in una dichiarazione affissa».
Viene poi precisato che «è necessario indicare solo le targhe del veicolo a motore (e non del rimorchio)». Tuttavia, la Commissione intende «non incoraggiare le imprese a inserire un numero elevato di targhe di guida (ad esempio 200), in quanto ciò sarebbe molto difficile per i controllori su strada per leggere la dichiarazione di distacco e potrebbe portare a controlli molto lunghi dei conducenti. Se i conducenti tendono a modificare regolarmente le targhe dei veicoli a motore, consigliamo di aggiornare la dichiarazione quando si sa quale numero di veicolo sarà utilizzato. Se il conducente utilizza regolarmente gli stessi veicoli, puoi riutilizzare facilmente queste informazioni copiando la dichiarazione».
Le informazioni obbligatorie da inserire nella dichiarazioni
In un’altra FAQ la Commissione riepiloga poi quali sono le informazioni obbligatorie che il modulo della dichiarazione di distacco deve contenere:
- l’identità dell’operatore, almeno sotto forma di numero della licenza comunitaria, se disponibile;
- i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento per mettersi in contatto con le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono prestati i servizi e per inviare e ricevere documenti o avvisi;
- l’identità, l’indirizzo della residenza e il numero della patente di guida del conducente;
- la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
- le date previste per l’inizio e la fine del distacco;
- le targhe dei veicoli a motore;
- se i servizi di trasporto effettuati sono il trasporto di merci, il trasporto di passeggeri, i trasporti internazionali o i trasporti di cabotaggio.
40 FAQ e 14 video tutorial per chiarire tutti i dubbi
Per leggere per intero tutte le 40 FAQ pubblicate dalla Commissione Europea è possibile collegarsi al portale https://www.postingdeclaration.eu/help dove, tra l’altro, è possibile accedere anche alla sezione tutorial con 14 pillole video esplicative su come approcciarsi alla piattaforma.
Ricordiamo che su questo portale le informazioni sono fornite in tutte le lingue comunitarie – anche in lingua italiana. Il podcast K44 La voce del trasporto ha dedicato un episodio sulle novità che riguardano il distacco degli autisti. Ve lo riproponiamo qui di seguito.