Ogni anno gli autotrasportatori intenzionati a effettuare la dichiarazione dei redditi subiscono un ritardo a causa della mancata definizione delle deduzioni forfettarie per le spese non documentate. Un’operazione affidata al ministero delle Finanze e che solitamente arriva a giugno, ma in qualche caso è andata anche oltre. Stavolta, a dire il vero, il decreto non è stato ancora pubblicato, ma il Mef ha già diffuso una nota datata 10 giugno che anticipa la quantificazione attesa, mentre l’Agenzia delle Entrate l’ha integrata con alcune indicazioni procedurali.
Le misure rimangono sostanzialmente le stesse degli anni passati, vale a dire concedono:
– 48 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa
– il 35% di tale somma per i trasporti effettuati in ambito comunale.
Come di consueto la deduzione è riconosciuta per una sola volta al giorno a prescindere dai viaggi effettuati. Il trasportatore artigiano deve preparare e quindi conservare un prospetto in cui indica i viaggi, la loro durata, i luoghi di destinazione e gli estremi dei documenti relativi alla merce.
Il modello da utilizzare per la deduzione forfetaria è il quadro RF dei modelli Redditi 2024 PF e SP e per la precisione va riportata nel rigo RF55 con i codici 43 (trasporti nel Comune) e 44 (trasporti oltre il Comune), mentre nel quadro RG va indicata nel rigo RG22 con codici 16 (nel caso di trasporti comunali) e 17 (nel caso di trasporto extra comunali).