Cronotachigrafo e sanzioni, l’Unione Europa fa chiarezza. Con una sentenza emessa lo scorso 9 settembre, la Corte di Giustizia ha emesso una sentenza che produrrà certamente delle ripercussioni in merito alle sanzioni emesse per irregolarità sull’uso del cronotachigrafo, sia per quanto riguarda l’impossibilità per gli organi di controllo di uno Stato membro di sanzionare un’infrazione commessa da un autista nel territorio di un altro Stato (comunitario o no), sia per quanto concerne l’uso misto dello stesso veicolo da parte di un conducente. Ma procediamo con ordine.
In merito alla prima questione, quindi sulla possibilità per le autorità di controllo di uno Stato membro di sanzionare infrazioni commesse da un autista di un altro stato membro o Paese terzo, i giudici UE hanno stabilito che ciò non è legittimo. È vero che il Regolamento 561/2006, che regola tempi di guida e di riposo, al secondo comma dell’articolo 19 autorizza “le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa e/o un conducente per un’infrazione al presente Regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo”.
Tuttavia questa autorizzazione non si può estendere alle infrazioni che riguardano lo strumento che rileva i tempi di guida e di riposo, ossia il cronotachigrafo, che è stato istituito ed è normato da un diverso Regolamento: prima il 3821/85, poi sostituito dal 165/2014. Nella sentenza, i giudici scrivono che «l’articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento numero 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta (impedisce, ndr) che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al regolamento n. 3821/85, come modificato dal regolamento n. 561/2006, commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione».
Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello riguardante l’uso misto dello stesso veicolo da parte del conducente per il quale in alcuni casi è possibile che lo stesso possa aver svolto operazioni di guida esenti dal Regolamento 561/06, la Corte ha ribadito che il conducente è tenuto a registrare come «altre attività» tutti quei periodi di guida svolti nei giorni precedenti esenti dalla normativa sui tempi di guida e di riposo.
Tutto ciò in virtù del fatto che, come evidenzia la sentenza, «il mancato rispetto delle regole sui tempi di guida, le pause e i periodi di riposo non rivelati dall’apparecchio di controllo nei giorni in cui manca il registratore può avere un effetto negativo sulla capacità fisica e psicologica del conducente per un periodo successivo».
Infine, la sentenza in oggetto conferma che la verifica su strada deve riguardare anche le attività svolte dall’autista nel giorno del controllo e nei 28 giorni precedenti.
Di seguito è possibile leggere la sentenza: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245747&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=816976.