I vari Dpcm, a partire da quello del 24 ottobre, lo avevano detto a chiare lettere: i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, nonché i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, continuano a funzionare. Ma in che modo? Inizialmente si pensava «in presenza». Con la circolare ministeriale dello scorso 30 ottobre, però, le cose sono in parte cambiate. Gli aspetti da segnalare al riguardo sono tre.
Il regime delle proroghe
La circolare ricorda innanzi tutto che non serve affannarsi a effettuare il corso di formazione in caso di scadenza della CQC, perché l’Italia è stata autorizzata, tramite Decisione della Commissione C(2020) 5591, ad applicare la proroga di sette mesi, prevista dall’art. 2 del regolamento (UE) 2020/698, non soltanto alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Aspetto questo che aveva creato una qualche confusione dovuta al fatto che siccome l’Italia era entrata per prima in lockdown si era anche preoccupata per prima di emanare delle disposizioni che facessero scivolare in avanti le scadenze delle CQC. Senonché poi le stesse disposizioni sono state approvate anche a livello europeo con conseguenti sovrapposizioni spesso poco chiare.
Il nuovo regime delle assenze
L’altro aspetto, determinato dall’aumento dei contagi, riguarda il nuovo regime delle assenze. In pratica, anche in questo caso la Direzione Generale della Motorizzazione con circolare datata 14 ottobre ha pensato che, in via eccezionale, fosse opportuno prevedere delle deroghe alla disciplina generale molto più rigida (con obblighi di recuperare le assenze o, nei casi più gravi di invalidamento della formazione), in particolare se le assenze siano motivate da positività al Covid o da quarantena obbligatoria o fiduciaria, perché a quel punto invalidare un corso sarebbe una beffa che si unisce al danno.
La formazione a distanza
Tutto ciò non è stato però ritenuto sufficiente. Nel senso cioè la concreta impossibilità a frequentare i corsi in presenza determina comunque una penalità a carico non solo dei conducenti e delle aziende di trasporto. Da qui la richiesta di molte associazioni di prevedere ulteriori modalità di frequenza e quindi di consentire ugualmente il conseguimento delle abilitazioni anche nell’attuale fase emergenziale. Il metodo individuato è stato ovviamente quello di seguire i corsi di formazione periodica in modalità e-learning, vale a dire online, per tutta la durata dell’emergenza sanitare. Seppure con un limite: quello di non andare oltre le 10 ore (pari circa al 29% della durata del corso).
La frequenza del corso in modalità e-learning prevede l’utilizzo di un computer desktop, di un laptop portatile o di uno smart-phone e presuppone la fruizione di tali strumenti in ambienti in cui sia presente, necessariamente, una connessione internet.
In sede di prima attuazione, l’erogazione di massimo 10 ore di corso periodico in e-learning può avvenire tramite l’utilizzo di piattaforme webinar. Per l’accesso all’aula virtuale in questo caso il soggetto erogatore del corso genera con anticipo un link e lo invia a tutti gli allievi del corso. Senza voler entrare nel dettaglio della normativa (che riguarda più che altro chi organizza i corsi) bisogna però ricordare che la formazione con modalità e-learning non autorizza modifiche al calendario delle lezioni, come già comunicato agli uffici della Motorizzazione e che ogni eventuale variazione va comunicata nelle forme e con la tempistica già prevista da precedenti normative.attu