Parliamo di assenze, tema scottante in periodo di pandemia. Non è un caso che in questi giorni sono tante le aziende che cominciano a denunciare mancanze di personale viaggiante che per positività accertata o per autoisolamento dovuto a contatto con positivo, sono costretti ad astenersi dal lavoro. Ma le assenze, oltre che sul lavoro, possono incidere anche sulla formazione legata alla CQC, sia essa iniziale, integrativa o periodica. Perché se sono poche non creano problemi, se vanno oltre una certa soglia costringono l’interessato a seguire dei recuperi, se superano pure tale soglia finiscono per invalidare il corso.
In tempi di Covid questa disciplina è stata ritenuta troppo rigida. E così la Direzione Generale della Motorizzazione con circolare datata 14 ottobre ha pensato che, in via eccezionale, fosse opportuno prevedere delle deroghe, in particolare se le assenze siano motivate da positività al Covid o da quarantena obbligatoria o fiduciaria, perché a quel punto invalidare un corso sarebbe una beffa che si unisce al danno. Una tale beffa che qualcuno potrebbe essere indotto anche a tacere la circostanza.
Proprio per questo, ma anche per assicurare una ripresa dell’attività didattica delle autoscuole coerente con l’indirizzo dettato governativo prescritto dalle linee guida in materia, sono state integrate le precedenti circolari per chiarire che sia nei corsi di qualificazione iniziale CQC, sia in quelli di formazione periodica per la CQC, se un allievo sia assente per Causa Covid, in suo favore potranno essere considerate le ore di lezione frequentate, anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è iscritto, a condizione che entro e non oltre il termine di 6 mesi decorrenti dal giorno della prima assenza, riprenda la frequenza delle lezioni. Nel caso della qualificazione iniziale sarà poi cura di chi eroga il corso, alla ripresa della frequenza delle lezioni, organizzare per l’allievo la frequenza delle lezioni relative agli argomenti mancanti per il completamento del percorso formativo, Nel caso di formazione periodica, invece, chi eroga il corso organizzerà per l’allievo la frequenza delle lezioni relative ai moduli mancanti per il completamento del percorso formativo.
Il giorno lavorativo precedente all’inserimento dell’allievo nel nuovo corso, il soggetto erogatore comunica la situazione all’UMC e alla DGT territorialmente competenti, segnalando estremi identificativi del primo corso di iscrizione dell’allievo e di quello che ne è sostituzione. In ogni caso è possibile per chi erogato il corso terminare lo stesso corso di qualificazione iniziale, anche di integrazione, o di formazione periodica a cui l’allievo assente per “Causa Covid-19” era iscritto, consentendo così agli altri allievi di procedere agli adempimenti successivi.
L’assenza come “Causa Covid-19” va provata tramite un modulo allegato alla circolare ministeriale, che l’allievo assente deve inviare al soggetto erogatore del corso entro e non oltre il primo giorno di assenza. Per l’invio si può utilizzare qualsiasi modalità che consenta di comprovare l’avvenuta recezione.
Il soggetto erogatore del corso registra sul registro delle presenze l’assenza con annotazione “Covid” e tale assenza si ritiene protratta fino al primo giorno di rientro dell’allievo alla frequenza dell’originario corso o di quello che ne è sostituzione e prosieguo.