Dopo le modifiche degli articoli 14, 15 e 16 della direttiva UE 2018/645, recepita in Italia con decreto legislativo n. 50/2020 sono cambiate le modalità di controllo da parte degli agenti di polizia e quindi anche le relative sanzioni. È questo l’argomento che affronta la circolare del ministero dell’Interno del 4 settembre dedicata alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di veicoli pesanti, anche non professionali, per i quali sia richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE.
L’obbligo esiste sia per i cittadini italiani, sia per quelli di altri paesi europei e anche per quelli non europei dipendenti di un’impresa che ha però sede in uno Stato membro.
Il nuovo testo dell’art.15 non fa più riferimento all’attività di conducente per il trasporto di cose o persone, ma a qualsiasi persona alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una patente delle categorie superiore.
Inoltre, l’obbligo della CQC è richiesto per qualsiasi trasporto anche non professionale di cose o di persone svolto da un conducente in possesso delle suddette categorie, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida rappresenti la sua attività principale. A questo riguardo va ricordato che la guida non è ritenuta l’attività principale se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo.
La dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC
Per quanto riguarda la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati membri devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, se non fosse possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.
Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Reg.1072/2009), sul quale deve essere riportato il codice “95”. Gli attestati del conducente che non recano il codice “95” in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.
Le deroghe
Rispetto alle deroghe dall’obbligo della CQC, cambia l’elenco dei soggetti esenti. In particolare, tra i casi nei quali i conducenti che possono viaggiare in deroga rientrano:
– i conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale. Sono esclusi invece i veicoli immatricolati a uso speciale, non atti al trasporto, sempre che il conducente non sia assunto con qualifica di autista. Per esempio rientra in tale caso il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia;
– i conducenti che non offrono servizi di trasporto (autisti di concessionarie che guidano veicoli destinati ai clienti, ecc);
– i conducenti di un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (il trasporto eseguito con un veicolo eccezionale non è ritenuto trasporto occasionale);
– veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.
Le sanzioni
In riferimento al regime sanzionatorio, il codice della strada punisce con sanzioni amministrative la mancanza della qualificazione iniziale ovvero la mancata effettuazione della formazione periodica. In particolare:
– mancanza CQC per non averla conseguita: sanzione da 409 euro a 1.637 euro;
– guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta: sanzione da 409 euro a 1.637 euro;
– incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: sanzione da 398 euro a 1.595 euro;
– guida con CQC scaduta: sanzione da euro 158 a 639; la scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.Lvo n.286/2005).