Sono arrivate nei giorni scorsi diverse novità che riguardano la CQC. Ma in modo un po’ disarticolato. Nel senso che appena pochi giorni fa vi abbiamo riferito della modifica che il decreto Trasporti aveva apportato alle CQC estere. Ebbene, il 14 settembre, la Direzione generale Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture ha pubblicato una circolare in cui non soltanto chiarisce il contenuto di questa disposizione, ma anticipa anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del giorno successivo (vale a dire il 15 settembre) di un altro decreto, che porta la data del 30 luglio 2021 n. 311. A questo tirate il fiato e seguiteci nella disamina del contenuto di questi provvedimenti.
Circolare MIMS del 14 settembre 2021
Inizialmente la circolare ripercorre per chiarezza le principali disposizioni in materia, sottolineando le recenti novità. Al riguardo ricorda prima che l’attività di guida di veicoli per i quali è necessaria una patente superiore (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE) richiede la CQC soltanto se rientra nell’esercizio di un’attività di trasporto di cose e passeggeri e che il campo di applicazione della disciplina della CQC è esteso al trasporto di cose in conto proprio. Ovviamente esistono alcune deroghe particolari rispetto a precise nicchie.
Di seguito vengono prese in considerazione le modalità per comprovare la qualificazione CQC merci da parte di un autista titolare di patente rilasciata:
- da uno Stato extra-UE o extra-SEE, dipendente da impresa stabilita in Italia o in un uno Stato UE. In questo caso la prova della qualificazione CQC è data dall’attestato del conducente necessario per effettuare trasporti internazionali in cui è presente il “codice 95”. L’apposizione di tale codice è prevista dal 23 maggio 2018 e quindi gli attestati precedenti sono validi sino alla loro scadenza;
- dall’Italia. In questo caso la prova della qualificazione è fornita tramite la patente-CQC su cui è apposto il codice unionale “95”, seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa.
Decreto ministeriale del 30 luglio 2021
Rispetto alla formazione iniziale, si chiarisce che possa essere svolta sia come avviene attualmente tramite corso unitario, sia con un corso frazionato composto da 5 moduli annuali da svolgere nei cinque anni. Una parte della formazione si può svolgere anche in e-learning, vale a dire on-line.
Se l’aula formazione si trova presso un’azienda di autotrasporto a nome dell’ente di formazione, ai corsi possono partecipare anche dipendenti di altre imprese; se invece è abilitata a nome dell’impresa stessa, ai corsi possono partecipare soltanto i dipendenti della stessa impresa.
La formazione periodica per rinnovo CQC, il corso può essere:
a) integrale, organizzato quindi in unica soluzione. In tal caso le 35 ore vanno erogate in un lasso temporale non superiore ai 12 mesi antecedenti la scadenza della qualificazione posseduta;
b) frazionato, organizzato quindi in cinque moduli da sette ore ciascuno, anche se almeno uno va frequentato nell’ultimo anno di validità della CQC.
Le lezioni teoriche dei corsi di formazione periodica si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e il sabato e la domenica (e questa è una novità) dalle ore 8,00 alle ore 15,00.