Nel complesso periodo storico che stiamo vivendo, eventi eccezionali – come la pandemia o la minaccia di conflitti mondiali – hanno cambiato radicalmente molti settori economici e in primis il mondo della logistica. L’e-commerce ha avuto in questi ultimi due anni una crescita esponenziale, tanto che si stima che il numero di acquisti online nel 2021 sia triplicato. A livello europeo, gli italiani sono ai primi posti nella classifica degli acquisti online: secondo “Il Sole 24Ore” il 66%, rispetto alla media UE del 55%. La gestione della logistica dell’ultimo miglio – quella per intenderci che porta alla consegna finale del prodotto al cliente – è diventata dunque questione fondamentale all’interno del processo della supply chain.
In altri termini, la logistica, tradizionalmente nascosta al consumatore finale, è diventata parte integrante dell’esperienza che i clienti vivono quando acquistano online. Un processo che coinvolge anche le aziende vere e proprie, che necessitano delle materie prime per la realizzazione dei prodotti e/o hanno come clienti altre differenti società.
Tra i tanti problemi che questo mutamento si è portato dietro vorremmo occuparci di quello dell’orario di lavoro del corriere dell’ultimo miglio, per capire quali normative siano applicabili a questa categoria di lavoratori e fare chiarezza sul rapporto tra azienda e corriere. Per capirci qualcosa in più ci siamo avvalsi della competenza dell’avv. Marcello Giordani di WI Legal, esperto consulente nell’ambito dei trasporti.
Chi è il corriere dell’ultimo miglio e quale CCNL se ne occupa?
È una definizione che identifica l’atto terminale della catena d’approvvigionamento, che si conclude appunto con la consegna al cliente del prodotto. Questa attività di trasporto è regolata, come tutte le attività similari, da contratti collettivi e in particolare dal CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, che viene utilizzato – pur con i suoi costi economici non indifferenti – per via della sua precisione (disciplina tutti gli aspetti specifici del mondo dell’autotrasporto), della sua capacità di aggiornarsi (come nel 2017, quando si è occupato dell’attività dei driver, ovvero dei corrieri, e dei rider) e infine con clausole che ne impongono l’utilizzo anche ai fornitori in caso di appalto. Ancora più in specifico, le norme che fanno riferimento ai corrieri, sono l’art. 6 (Classificazione del personale), l’art. 11 (Orario di lavoro per il personale viaggiante) e l’art. 11 quinquies (Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato alla qualifica 1, parametro retributivo G).
Che qualifica hanno i corrieri?
Dall’esame dell’art. 6 si deduce appunto che i corrieri rientrano nella cosiddetta qualifica 1, con i due parametri G e H. Appartengono infatti a questa categoria i conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di cronotachigrafo (con massa a pieno carico non superiore alle 3,5 ton), adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti (quindi non strettamente legate alla semplice guida).
Cosa si intende per orario di lavoro?
Se andiamo a vedere l’art.11 CCNL Trasporti è evidente che per orario di lavoro si intende «ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività». Nell’orario di lavoro, perciò, sono comprese tutte le operazioni di autotrasporto: la guida, il carico e lo scarico (novità introdotta nel rinnovo del 2017), la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione per garantire la sicurezza del mezzo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso (incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana, ecc.). Ma non basta: sono orario di lavoro anche i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere la sua attività di servizio.
Per l’autista dipendente una settimana lavorativa di 39 ore…
Normalmente l’orario di lavoro – d.lgs 66/2003 per il personale dipendente – è fissato in 40 ore settimanali. Però i contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. È quello che accade nel CCNL Trasporti per il personale viaggiante, dove all’art. 11 quinquies si parla per i conducenti di 39 ore settimanali, con la durata media della settimana lavorativa che non può superare le 48 ore (compreso quindi lo straordinario). La durata massima della settimana lavorativa può invece essere estesa a 60 ore (10 ore al giorno), ma soltanto se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
… e non più di 165 ore di straordinario l’anno
Diverso anche il regime dello straordinario. Se in genere, in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi 250 ore annuali, l’art. 13 del contratto trasporti prevede uno straordinario, saltuario o eccezionale, che non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali. Per le ore di straordinario tra le 165 e le 250, il lavoratore può però richiedere di fruire, in alternativa al trattamento economico, dei corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una “banca ore” individuale.
Come si può strutturare il part-time per un corriere?
Nel lavoro dei corrieri uno dei contratti più utilizzati è quello del lavoro part-time (d.lgs. 81/2015). In questa fattispecie, come è noto, la prestazione lavorativa viene svolta con un orario di lavoro inferiore rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno. Può essere part time orizzontale (orario giornaliero ridotto), verticale (il più usato, con prestazione lavorativa a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno) oppure misto (periodi predeterminati sia a tempo pieno sia di orario ridotto sia di non lavoro). Lo si usa perché, rispetto ad altri sistemi, non comporta maggiorazioni importanti nei pagamenti in periodi critici, come per esempio il venerdì, il sabato e la domenica, mantenendo così le spedizioni per tutta la settimana.
Quando l’autista diventa discontinuo?
Una delle domande più frequenti in ambito orario dei corrieri è quella sull’autista discontinuo. Se ne parla da tempo immemore, visto che una prima indicazione risale addirittura al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, dove lavoratori discontinui si consideravano gli addetti a mansioni che non richiedevano un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentivano intervalli più o meno ampi di inoperosità. Questo riconoscimento della discontinuità nelle mansioni di autista trova oggi ulteriore conferma e approfondimento nella contrattazione collettiva di settore, secondo cui l’attività del personale viaggiante discontinuo, al contrario di quella del semplice personale viaggiante, è caratterizzata dall’alternanza di periodi di lavoro e periodi di pausa (o disponibilità), cosicché il tempo di lavoro non coincide con il tempo di presenza. In altri termini, all’interno del proprio orario lavorativo, si cumulano tempi di guida e tempi di riposo e messa a disposizione.
L’autista discontinuo è cioè quello il cui tempo lavorativo è specificato in periodi di guida; nel tempo occorrente per la collaborazione/effettuazione delle operazioni di carico e scarico delle merci (che se previste in contratto sono obbligatorie); nel tempo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria; nelle attività amministrative derivanti dalle mansioni di conducente; nel tempo occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica dell’efficienza del veicolo, accertamenti della sicurezza del carico; nei tempi di attesa, funzionalmente necessari per l’esecuzione del servizio.
Quali regole si applicano all’autista discontinuo?
Una cosa è certa: il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, stabilisce espressamente l’inapplicabilità alle mansioni di natura discontinua della disciplina della durata settimanale dell’orario di lavoro (40 ore settimanali). L’autista discontinuo, pertanto, non è soggetto ai limiti legali di orario di lavoro né svolge una prestazione lavorativa ordinaria predeterminata (le famose 39 ore).
Ed ecco la deroga dell’art. 11 bis per gli autisti di qualifica 2 e 3: per il personale viaggiante, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali. La non coincidenza deve essere dovuta a oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti (in genere di carattere extraurbano), che comportino assenze giornaliere continuate (per le quali spetti l’indennità di trasferta di cui all’art. 62), utilizzando veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06 e 165/2014 (con cronotachigrafo) e la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività.
E l’orario settimanali di lavoro quando dura?
Ma i corrieri espressi? Ai driver si applica l’art. 11 quinquies, come a tutto il personale viaggiante inquadrato nella qualifica 1, parametro retributivo G. Con accordi collettivi aziendali o di secondo livello conclusi con le organizzazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL Trasporti, potranno definirsi intese per verificare la sussistenza all’interno dell’azienda di un’attività di trasporto – nel senso largo prima indicato – in regime di discontinuità. In questo caso l’orario settimanale ordinario è di 44 ore.
Cosa serve per adottare la discontinuità?
Un accordo integrativo tra azienda e sindacati è dunque necessario, anche per evitare da parte dei sindacati il disconoscimento della discontinuità, che porterebbe ad esempio a un orario di 39 ore, con tutto il resto che ricadrebbe sotto lo straordinario. Ma chi può stipulare accordi collettivi di II livello, aziendali o territoriali? Le imprese e le loro associazioni da una parte; le RSU, ove esistenti, e le rappresentanze territoriali delle OO.SS, stipulanti il presente CCNL e le loro RSA, dall’altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti (solitamente il datore di lavoro). Gli accordi avranno poi una durata massima di 3 anni.
Forfettizzazione dello straordinario e trasferta: come operare?
A livello aziendale potranno essere anche definite le modalità di forfettizzatone del lavoro straordinario nonché, per il personale che effettua la propria attività lavorativa al di fuori del territorio comunale, le modalità di erogazione e gli importi di una specifica indennità di trasferta il cui valore non potrà essere inferiore a 10 euro, ma che normalmente è riconosciuta tra i 13 e i 16 euro. Se l’attività è svolta nell’ambito del territorio comunale, è prevista invece l’erogazione di un buono pasto del valore minimo di 5,29 euro. Poiché l’attività di straordinario è forfettizzata, l’autista è tenuto a farla, salvo casi di giustificato motivo, senza principi discriminatori e con i dovuti canoni di correttezza. L’orario di lavoro può in questo modo allungarsi oltre le 44 ore.
L’orario di lavoro dei corrieri secondo l’intesa sindacale
Ad accordo concluso, per riassumere, il limite dell’orario ordinario di lavoro sarà di 44 ore settimanali, a 9 ore e 15 minuti al giorno con 30 minuti di pausa pranzo; gli straordinari forfetizzati saranno di 15 – 30 minuti al giorno o 2 ore a settimana o altre soluzioni concordate; la trasferta dovrà essere pagata almeno 10 euro o più.
Le aziende dovranno stare molto attente al discorso disponibilità dell’autista. L’orario di lavoro scatta infatti quando l’autista entra in station o quando gli consegnano le chiavi del camion, non quando lo stesso si mette alla guida (che è momento successivo), e termina quando rientra alla base o riconsegna le chiavi.
La discontinuità si applica anche al part time
Anche il lavoro parziale può essere discontinuo, perché la legge guarda alla prestazione lavorativa – la tipologia delle mansioni e dalle modalità con cui esse vengano effettivamente svolte dal lavoratore – e non alla tipologia contrattuale (per cui anche apprendisti o lavoratori a tempo determinato ne potrebbero usufruire). Infatti, l’art. 56 del CCNL espressamente cita l’art. 11 quinquies quale riferimento di orario su cui procedere alla riduzione dell’orario settimanale del lavoro a tempo parziale. Ergo, nulla osta a che l’art. 11 quinquies del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni possa essere applicato al lavoratore autista con orario parziale.
Unica accortezza: l’estensione oraria prevista dal CCNL è specificata con riferimento ai lavoratori a tempo pieno (da 39 a 44 ore settimanali) e andrà pertanto proporzionata all’orario contrattualizzato conl’autista part time (ad esempio: contratto part time 50% – orario massimo ordinario 22 ore settimanali).
Assoespressi, un accordo di secondo livello con nuove previsioni
Un’intesa interessante in questo ambito è stata recentemente sottoscritta da Assoespressi, associazione di corrieri che operano nella filiera Amazon. Si tratta di un accordo integrativo aziendale, ma nazionale, che va già a prevedere cosa accadrà domani nell’attività di corriere.
In particolare per l’orario di lavoro, verificata la sussistenza del carattere discontinuo della prestazione lavorativa del personale viaggiante, il limite dell’orario ordinario sarà di 44 ore settimanali, ma scenderà a 43 ore settimanali a partire dal 1° giugno 2022 e a 42 ore settimanali a partire dal 1 giugno 2023. Questo comporta minori rischi per l’azienda nel caso di problemi col riconoscimento della discontinuità, specie se poi in futuro si abbasserà ulteriormente l’orario. L’orario ordinario giornaliero di lavoro, comprensivo di una pausa pranzo non retribuita di 30 minuti, di norma sarà contenuto entro 9 ore e 15 minuti, ma con riferimento alle 43 ore calerà a 9 ore e sei minuti e per le 42 ore a 8 ore e 54 minuti. Orario comprensivo delle operazioni accessorie ai trasporti e calcolato su 5 giorni lavorati.
Come cambiano straordinario e indennità di trasferta
Lo straordinario scatterà al superamento delle ore eccedenti il totale delle ore lavorabili al termine del mese. L’inizio e la fine dell’orario di lavoro saranno presi attraverso gli strumenti di rilevazione presenza che ogni azienda ha già attivato e che le future società aderenti ad Assoespressi attiveranno in concomitanza con l’inizio di attività di distribuzione.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale viaggiante che per lo svolgimento delle proprie mansioni si rechi fuori dal territorio comunale è dovuta l’indennità giornaliera di trasferta di 18 euro/giorno lavorato (e dal 2023 di 19 euro/giorno lavorato). È prevista inoltre un’indennità aggiuntiva, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale viaggiante che per lo svolgimento delle proprie mansioni operi esclusivamente e in maniera continuativa all’interno del territorio comunale, pari a 10 euro/giorno lavorato, a cui si aggiungerà un ticket restaurant di 8 euro (e dal 2023 di 11 euro/giorno lavorato).
Pagamento rotte annullate, calo di lavoro, lavoro semifestivo
In caso di annullamento della propria rotta, comunicato la mattina stessa, il dipendente cui venga chiesto di non prestare servizio ha diritto all’integrale retribuzione giornaliera (escluse precedenti indennità o giornata lavorativa con permesso retribuito). Nel caso debba supportare altri driver viene data altresì l’integrale retribuzione giornaliera, ma comprensiva anche delle precedenti indennità; se infine svolge mansioni non contemplanti la guida (ad es. carico/scarico o logistica interna), ha sempre diritto all’integrale retribuzione giornaliera ma con esclusione delle precedenti indennità.
In caso invece di calo di lavoro inatteso, generato da eventi non prevedibili, l’azienda potrà interrompere e/o sospendere la prestazione lavorativa del dipendente, attingendo dal monte ore annuale di ferie/permessi/ROL ed ex festività del lavoratore per un numero non superiore a 8 giornate annue.
Il 24 e il 31 dicembre è infine previsto il lavoro semifestivo, solo con personale volontario e relative maggiorazioni.
Premio di risultato, danni e altri aspetti
Sempre dal 1° gennaio 2022, è introdotto un premio di risultato di importo massimo di 1.100 euro. L’ammontare complessivo sarà parametrato sulla base di standard qualitativi, quantitativi e di produttività nonché dalla professionalità individuale e non sarà oggetto di tassazione. L’erogazione del premio, prevista entro il primo trimestre dell’anno successivo rispetto a quello di maturazione, riguarda i lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato o somministrati, in ogni caso con un’anzianità aziendale continuativa uguale o superiore a 6 mesi nell’anno solare.
È prevista poi la creazione di una commissione tecnica con lo scopo di individuare, valutare e minimizzare l’impatto di danni e franchigie per dipendenti ed azienda. Per le multe, a ciascun lavoratore verrà addebitato il valore della stessa pagata entro i 5 giorni, senza l’addebito di alcuna ulteriore maggiorazione. Il costo di eventuali parcheggi a pagamento nell’esercizio dell’attività lavorativa del conducente sarà integralmente a carico dell’azienda. Viene fortemente incoraggiata la partecipazione a corsi di formazione finalizzati alla salute e sicurezza sul posto di lavoro. Infine potrà essere richiesta, all’atto di assunzione, una autocertificazione relativa ai carichi pendenti e al casellario giudiziale.